Nel caso in commento della Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 luglio 2023, n. 20259 – si affronta la questione della legittimità o meno della richiesta datoriale di seguire il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro oltre l’orario ordinario di lavoro. Il lavoratore in questione era stato licenziato per essersi rifiutato, pur essendo di un caso avvenuto in ambito privatistico, i principi affermati dalla Cassazione interessano tutti i lavoratori.
L’obbligo del datore di lavoro di formare i dipendenti
L’obbligo per il soggetto datore di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si inscrive nel quadro della più generale disciplina dettata dal d. lgs. n. 81 del 2008, di attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, osserva la Cassazione, il relativo art. 15 del d. lgs. cit. nello stabilire “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, annovera fra queste anche la formazione ed informazione dei lavoratori, dei dirigenti e preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 15, comma 1, lettere m), n) o)).
L’art. 37 d. lgs pone specificamente a carico del soggetto datore di lavoro l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (comma 1) dettando una articolata disciplina circa le modalità ed i contenuti di tale obbligo.
Conclude, la Cassazione, su tale punto che dal complesso delle richiamate disposizioni si evince il carattere ineludibile per il soggetto datore di lavoro dell’obbligo di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Cosa si intende per orario di lavoro
Nel ricostruire la portata normativa della espressione “durante l’orario di lavoro”, ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla definizione di orario di lavoro di cui alla l. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, vigente all’epoca di emanazione del d. lgs. n. 81 del 2008 e quindi evidentemente tenuta presente dal legislatore del 2008. Per la l. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2 l’orario di lavoro è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni“. Si tratta di una definizione che conferisce all’espressione “orario di lavoro” un significato molto ampio, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro e quindi anche di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o “normale”.
Tale ampiezza di formulazione è destinata, come detto, a riverberarsi sul significato normativo da attribuire all’espressione “durante l’orario di lavoro” utilizzata dal d. lgs. n. 81 del 2008, art. 37 comma 12, nel senso di farvi ricadere l’orario corrispondente a prestazioni, anche al di fuori dell’orario di lavoro “ordinario”, comunque esigibili dal datore di lavoro.
In caso di part time i corsi in materia di sicurezza si possono svolgere anche oltre il proprio orario
Rispetto alle necessità di offrire al dipendente un’adeguata formazione, indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità dei lavoratori nonchè dei terzi che vengano in contatto con l’ambiente di lavoro, la pretesa dell’odierno ricorrente al completamento della formazione solo nell’orario corrispondente al tempo parziale concordato costituisce espressione di un interesse che non può che essere recessivo rispetto a quelli tutelati dal legislatore del 2008.
La opposta soluzione finirebbe, per la Cassazione, invero, per pregiudicare o rendere comunque eccessivamente difficoltoso, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro; se, infatti, questo dovesse necessariamente modularsi sull’articolazione del “normale” orario di lavoro del dipendente potrebbe darsi una oggettiva difficoltà, se non impossibilità di rispettare tale obbligo, considerato che esso di regola postula la necessaria collaborazione di enti formatori sulla cui modalità di organizzazione dei corsi e della relativa articolazione oraria, non è dato in alcun modo incidere al soggetto datore (si pensi ad esempio all’ipotesi del lavoro notturno o del lavoro articolato in turni ecc.).
Dunque, si può svolgere la formazione in tale casistica oltre l’orario di lavoro ordinario in caso di part time, ma va ricordato che al lavoratore va riconosciuta una compensazione, alcune sentenze hanno accertato il diritto del lavoratore della scuola in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 di riconoscere una retribuzione ad hoc dal momento che l’articolo 37 recita chiaramente quanto segue: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attivita’ del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non puo’ comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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