Inclusione scolastica alunni con disabilità del secondo ciclo di istruzione, la Regione Lombardia aggiorna le linee guida

Inclusione scolastica alunni con disabilità del secondo ciclo di istruzione, la Regione Lombardia aggiorna le linee guida

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La giunta regionale della Lombardia ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida per i servizi di trasporto scolastico e di assistenza all’autonomia e comunicazione personale a favore degli studenti con disabilità del secondo ciclo.

Trasporto scolastico

Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale:

  • residenti in Lombardia oppure in altri Comuni fuori dal territorio regionale ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente);
  • frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di IeFP per il raggiungimento della qualifica e del diploma professionale;
  • privi di autonomia per raggiungere la sede scolastica/formativa;
  • in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall’Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto (Verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011).

Assistenza per l’autonomia e la comunicazione

Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità è
funzionale ai processi di apprendimento, di socializzazione e di potenziamento delle relative
capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.
Il servizio è erogato dai Comuni, che si avvalgono della specifica figura dell’assistente educativo.

Agli assistenti educativi inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

  • assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell’ambito dell’istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all’insegnante di sostegno, con i quali l’assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni, anche mediante ore contrattualmente definite;
  • assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
  • raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica, anche mediante ore contrattualmente definite;
  • nella prospettiva del progetto individuale, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all’assistente educativo è richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane;
  • l’assistente educativo non è tenuto alla compresenza né con il docente di sostegno né con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale. La compresenza è garantita solo in casi specifici riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno;
  • prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l’inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
  • laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all’assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della IeFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell’assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento, cambio, eccetera), anche attraverso l’introduzione di una banca ore.

Linee guida aggiornate

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