Incidenti sugli sci, quando cè la responsabilità penale del gestore degli impianti

Incidenti sugli sci, quando cè la responsabilità penale del gestore degli impianti

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che cosa dice la legge

di Antonio Serpetti di Querciara

Infortuni sugli sci, quando scatta la responsabilità penale del gestore degli impianti

Nel corso dei mesi invernali, in aggiunta alle comuni controversie risarcitorie, si registrano quelle relative agli incidenti avvenuti sulle piste da sci. Lo sci e le attivit affini (ad esempio lo snowboard) sono considerate attivit sportive pericolose e l’incidente sulla pista da sci, come ogni altra fattispecie, pu dare luogo a diversi profili di responsabilit, sia civile che penale; tra le cause pi comuni si annoverano lo scontro tra sciatori, l’infortunio durante la risalita, la caduta sulle piste per ostacolo non segnalato. Nell’indagine volta ad individuare le responsabilit dei soggetti coinvolti nell’incidente al fine di richiedere il risarcimento dei danni per le eventuali lesioni, per i danni alle attrezzature, oppure per il rientro anticipato dalla vacanza, devono essere esaminate le condotte dei soggetti coinvolti (sciatori, gestori, direttore dell’impianto) e la loro conformit alla legge.

Le novit

Il Legislatore, di recente, ha quasi integralmente abrogato la precedente normativa in materia, sostituendola con il vigente D.Lgs. n. 40/2021, che ha introdotto diverse novit ed ha specificato, con un certo dettaglio, le regole di condotta sulle piste da sci. Il D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, infatti, reca le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” che si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate” (impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento). La nuova normativa specifica gli obblighi diretti a garantire la sicurezza degli utenti, indicando regole di condotta e misure di prevenzione che i gestori degli impianti devono attuare e dalla cui violazione, in caso di infortunio agli sciatori, ben pu derivarne la responsabilit civile e obbligo di risarcimento del danno. Una delle pi rilevanti novit introdotte consiste nell’obbligo, per lo sciatore, di dotarsi di una assicurazione per la responsabilit civile: a decorrere dal 1 Gennaio 2022, infatti, lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una copertura assicurativa in corso di validit per la propria responsabilit civile per danni o infortuni causati a terzi e lo sciatore non assicurato passibile di sanzione amministrativa, oltre al ritiro dello skipass.

Le differenze

, tuttavia, opportuno precisare che detto obbligo vige esclusivamente per chi pratica lo sci da discesa, ritenuto, evidentemente, pi pericoloso, mentre ne sono esclusi coloro che praticano sci di fondo, sci-alpinismo, nonch coloro che si servono di racchette da neve. Lo sciatore pu stipulare la polizza direttamente con una Compagnia Assicurativa di propria scelta, prima di recarsi sulla pista, ma, qualora non l’abbia sottoscritta di propria iniziativa, il decreto prevede l’obbligo, per il gestore dell’impianto, di mettere a disposizione, all’atto di acquisto dello skipass, la polizza assicurativa per la responsabilit civile, cos come richiesta dalla legge. In tal caso, quindi, lo sciatore adempir all’obbligo mediante il semplice acquisto del titolo.
Un’altra importante novit consiste nel divieto di sciare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: tale norma prevede, in particolare, che l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato secondo le stesse modalit previste per il conducente di un veicolo. La differenza tra le due ipotesi rimane, tuttavia, notevole: mentre guidare in stato di ebbrezza, se il tasso supera il limite previsto, pu integrare un’ipotesi di reato, sciare in stato di alterazione comporta una mera sanzione amministrativa, con possibilit, nei casi pi gravi, di ritiro dello skipass. Ulteriore novit riguarda il comportamento da tenere in caso di incrocio di piste, in quanto la nuova normativa prevede il generale obbligo, per tutti gli sciatori, di modificare la propria traiettoria e ridurre la velocit in presenza di incroci per evitare lo scontro con altri sciatori, venendo meno l’obbligo di precedenza a chi proviene da destra. In caso di scontro, viene rimessa alla valutazione del singolo caso, quindi, l’accertamento delle singole responsabilit. Per quanto attiene alla velocit della discesa, lo sciatore tenuto ad osservare una condotta che, in relazione alle proprie capacit tecniche, alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumit propria ed altrui; la legge richiama stringenti doveri di prudenza, diligenza ed attenzione e permette il sorpasso solo in presenza di sufficiente spazio e visibilit.
Il decreto prevede, inoltre, la responsabilit civile dei gestori delle aree sciabili attrezzate, qualora il sinistro sia riconducibile ad una carente sicurezza della pista; stata eliminata la differenza tra sci da discesa e sci da fondo, infatti, secondo la precedente disciplina, la responsabilit del gestore di aree con piste da sci di fondo era esclusa.
Le nuove disposizioni, invece, si ricorda in vigore dal 1 gennaio 2022, eliminano tale differente regime, individuando profili di responsabilit anche del gestore delle aree dedicate allo sci di fondo, qualora l’evento lesivo sia riconducibile alla carente sicurezza della pista. Il gestore ha l’obbligo di segnalare il grado di difficolt delle aree sciabili ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico e deve predisporre un’adeguata palinatura per delimitarne i bordi, indicazione e/o denominazione e/o di numerazione almeno ogni 200 metri per le piste da discesa e ad intervalli di circa 500 metri per le piste da fondo e le altre piste.

Gli obblighi dei gestori

Quanto alle piste gi esistenti – e non a norma – prevista la predisposizione obbligatoria da parte dei gestori di misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo. Il gestore della pista ha, infatti, per la legge uno specifico obbligo di garanzia nei confronti degli utenti, in quanto obbligato a provvedere alla messa in sicurezza delle piste e ad adottare tutte le misure atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori; inoltre, a suo carico, sono previsti specifici obblighi di monitoraggio dell’impianto e manutenzione delle piste (con l’ausilio del direttore delle piste) e l’obbligo di chiusura della pista laddove il pericolo non sia rimuovibile o non ne sia possibile dare tempestiva ed idonea segnalazione. Ai suddetti obblighi del gestore, si aggiungono quelli di agevolare il soccorso in caso di incidente e di fornire ogni supporto per il trasporto degli infortunati ai luoghi accessibili dai pi vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono, pertanto, civilmente responsabili della regolarit e della sicurezza delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilit civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi; al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate, peraltro, subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.
A seconda del caso concreto, quindi, possibile ascrivere al gestore degli impianti una responsabilit contrattuale (stante il contratto atipico di trasporto “con skipass”) o extracontrattuale, con diverse conseguenze processuali in tema di onere probatorio e prescrizione, e, nei casi pi gravi, egli pu incorrere anche nella responsabilit penale in considerazione della posizione di garanzia derivante dai predetti obblighi di legge e potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose per non aver evitato il verificarsi dell’incidente sulla pista da sci che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

* Avvocato a Milano e autore Giuffr-Francis- Lefebvre

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