Inidoneità per incapacità didattica e scarso rendimento possono portare al licenziamento del docente

Inidoneità per incapacità didattica e scarso rendimento possono portare al licenziamento del docente

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Cosa sono le inidoneità per incapacità didattica e per scarso rendimento? Le due casistiche sono state esaminate dall’USR Piemonte nel vademecum per i dirigenti scolastici pubblicato il 25 novembre scorso. Nel documento si analizzano la procedura di accertamento, le forme di tutela del dipendente e i riflessi sul contratto di lavoro relativamente alle inidoneità del personale della scuola.

Altre due forme di inidoneità al servizio sono rappresentate dall’inidoneità per incapacità didattica e per scarso rendimento, esaminate da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Queste inidoneità si differenziano rispetto alle altre perché non hanno nulla a che vedere con la salute e quindi non devono essere accertate da un medico.

Queste forme di inidoneità comportano valutazioni di tipo tecnico che vengono condotte nel corso di autonomi procedimenti e, nei casi più gravi, possono portare alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Riguardo al primo caso, ovvero dell’incapacità didattica, il vademecum ricorda la faccenda di una docente dispensata dal servizio con provvedimento del dirigente scolastico e motivato sulla base della riscontrata perdita dell’attitudine
all’esercizio della funzione docente.

Al provvedimento è seguito ricorso da parte dell’insegnante, ma è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, che ha affermato alcuni principi regolatori della materia.

La Corte ha confermato la perdurante vigenza, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001, dell’istituto della dispensa dal servizio previsto dall’art. 512 del d.lgs. n. 297/1994. Ha poi distinto tre diverse forme di inidoneità, tutte suscettibili, a certe condizioni, di condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro:

  • l’inidoneità fisica consistente nell’impossibilità assoluta o relativa allo svolgimento della mansione derivante dalle condizioni di salute psicofisica dell’impiegato;
  • l’incapacità didattica che rende il docente non idoneo alla funzione e che consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere l’attività di insegnamento a causa di deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali che, solo come conseguenza, inducono a prestazioni insoddisfacenti;
  • lo scarso rendimento caratterizzato da insufficiente impegno nello svolgimento della mansione o dalla reiterata violazione dei doveri d’ufficio.

La Cassazione si concentra poi sull’ipotesi di incapacità didattica riconducendo la stessa, non a comportamenti colpevoli dell’insegnante da accertare nell’ambito di un procedimento disciplinare, quanto piuttosto a valutazioni oggettive che, all’esito di un accertamento di tipo tecnico (qual è la visita ispettiva), risultano sintomatiche della mancanza di attitudine all’impiego del docente.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte esclude qualsiasi possibile interferenza tra accertamento della capacità didattica e procedimento disciplinare e, con essa, anche la natura sanzionatoria dell’atto di dispensa. L’accertamento di tale forma di inidoneità non segue pertanto le regole di cui agli artt. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001 ma ciò non significa che non debba essere garantito il diritto di difesa del dipendente che sia sottoposto all’accertamento. Tali esigenze sono soddisfatte anzitutto dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinata in via generale dall’art. 7, l. n. 241/1990, che nel caso di specie era stata debitamente notificata alla ricorrente, nonché dagli altri strumenti idonei a garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo (accesso agli atti dell’ispezione, concessione di un termine per la presentazione di osservazioni e documenti, audizioni del dipendente nel corso della verifica).

Anche lo scarso rendimento è annoverato tra le cause che possono dar luogo a dispensa ex art. 512 del d.lgs. n. 297/1994. Tuttavia, l’accertamento di tale forma di inidoneità ha ad oggetto condotte colpevoli del dipendente che integrano la violazione di obblighi di servizio e che, come tali, si prestano più correttamente ad essere indagate nell’ambito di un procedimento disciplinare che segua le regole e i principi dettati dagli artt. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001.

L’art. 54, comma 3 stabilisce infatti che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, può condurre al licenziamento del dipendente (art. 55 quater, comma 1, lett. f bis).

VADEMECUM  USR Piemonte

, 2022-12-16 11:10:00, Cosa sono le inidoneità per incapacità didattica e per scarso rendimento? Le due casistiche sono state esaminate dall’USR Piemonte nel vademecum per i dirigenti scolastici pubblicato il 25 novembre scorso. Nel documento si analizzano la procedura di accertamento, le forme di tutela del dipendente e i riflessi sul contratto di lavoro relativamente alle inidoneità del personale della scuola.
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