Ipotesi CCNL 2019/21, posizioni economiche ATA: acquisizione e retribuzione. Quelle vecchie mantenute e rivalutate

Ipotesi CCNL 2019/21, posizioni economiche ATA: acquisizione e retribuzione. Quelle vecchie mantenute e rivalutate

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Ipotesi di CCNL 2019/21 e posizioni economiche ATA: quelle “vecchie” si mantengono. Acquisizione nuove posizioni e retribuzione annua.

L’Ipotesi di CCNL 2019/21 è stata sottoscritta tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola), in data 14 luglio 2023. Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.

Posizioni economiche ATA vecchio CCNL

Ai sensi dell’articolo 59/3 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, il personale in servizio che, all’entrata in vigore delle disposizioni contrattuali relative all’ordinamento ATA, sia titolare della prima o della seconda posizione economica previste dai precedenti contratti (nello specifico, art. 50 del CCNL 2007, come sostituito dall’art. 2 del CCNL 25/07/2008), mantiene la rispettiva posizione economica di cui gode:

Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione economica in godimento.

Evidenziamo che:

  1. il Capo IV dedicato all’ordinamento professionale del personale ATA entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ai tre mesi seguenti la firma definitiva del CCNL;
  2. le posizioni economiche eventualmente in godimento (quelle, dunque, che si mantengono) del personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, sono rivalutate a decorrere dalla predetta data, attribuendo i nuovi valori previsti dall’art. 52, comma 2 del CCNL (vedi tabella riportata di seguito).

Nuove posizioni economiche

Disposizioni generali

E’ l’articolo 52 dell’Ipotesi di CCNL a dettare disposizioni riguardo alle posizioni economiche del personale ATA. In base alle predette disposizioni:

  • al personale di ruolo inquadrato nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori e nell’Area degli Assistenti possono essere attribuite posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale;
  • l’attribuzione delle posizioni economiche avviene previo confronto con le OO.SS., al livello nazionale e regionale, sui criteri di ripartizione, tra le diverse posizioni economiche, delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all’art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) dell’Ipotesi di CCNL 2019/21;
  • l’attribuzione delle posizioni economiche è effettuata tramite la procedura selettiva di seguito descritta;
  • le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultimo caso (ossia di progressione tra le le aree), si precisa che, qualora il trattamento stipendiale nella nuova area sia inferiore a quanto percepito nella precedente area (frutto della somma di posizione economica e trattamento stipendiale), il dipendente conserva ad personam – in tutto o in parte – la posizione economica in godimento, fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio + posizione economica). In sostanza, nella nuova area (frutto della progressione tra aree) il dipendente non può percepire meno rispetto a quanto percepiva nel precedente inquadramento (quindi percepirà almeno la stessa retribuzione). La posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di una nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.

Procedura selettiva attribuzione posizioni economiche

Può partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione delle posizioni economiche il personale di ruolo, inquadrato nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori e nell’Area degli Assistenti, che:

  • all’avvio dell’anno scolastico, in cui viene bandita la selezione, abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno 5 anni

Ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche:

  • il personale in possesso del requisito di servizio suddetto partecipa apposito corso di formazione con relativa valutazione;
  • viene stilata una graduatoria sulla base della valutazione conseguita al termine del suddetto corso di formazione;
  • si utilizza la graduatoria di cui sopra, integrata – a parità di punteggio – dall’anzianità di servizio;
  • la graduatoria, stilata al termine del corso di formazione, ha validità triennale.

Risorse insufficienti

Nel caso in cui le risorse destinate alla formazione suddetta non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione (per l’acquisizione della posizione economica), il MIM definirà la percentuale di lavoratori ammessi al corso di formazione, almeno pari al 130% dei posti disponibili, da individuarsi previa somministrazione di un test a risposta multipla.

Numero e importi posizioni economiche

La tabella E.1.9., allegata all’Ipotesi di CCNL 2019/21, indica il numero e gli importi delle suddette posizioni economiche:

Dunque, per l’Area:

  • degli assistenti sono previste due posizioni economiche: 1° (riconoscimento annuo di euro 1300); 2°(riconoscimento annuo di euro 2000);
  • degli operatori è prevista una sola posizione economica (riconoscimento annuo di euro 800);
  • dei collaboratori è prevista una sola posizione economica (riconoscimento annuo di euro 700).

Precisiamo che trattasi di importi al lordo.

Titolari posizioni economiche e sostituzione DSGA

Evidenziamo che la normativa previgente (art. 2 del CCNL 25/07/2008, che ha sostituito l’art. 50 del CCNL 2007), disponeva che:

Il titolare della posizione (seconda) è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.

La stessa disposizione non è contenuta nell’art. 52 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, per il cui il titolare della posizione economica (assistente amministrativo) non è più tenuto a sostituire il DSGA (anche in virtù delle nuove disposizioni, cui dedicheremo un apposito articolo).

Ipotesi CCNI

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