L’Ipotesi di CCNL 2019/21 ha apportato delle novità in merito ai permessi del personale docente assunto sino al 30 giugno ovvero sino al 31 agosto. Permessi retribuiti e non per gli assunti a tempo determinato, compresi coloro i quali siano titolari di contratto di supplenza breve e saltuaria.
In data 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNL 2019/21 tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola). Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.
Tra le novità dell’Ipotesi di CCNL vi è quella relativa al personale docente assunto a tempo determinato (30/06 o 31/08), riguardante la fruizione e retribuzione dei permessi per motivi personali o familiari, secondo quanto indicato nell’articolo 35 della predetta Ipotesi, che ha sostituito (o meglio sta per sostituire) l’articolo 19 del CCNL 2007.
Permessi docenti a TD
Questi i permessi retribuiti e non di cui può fruire il personale a tempo determinato:
- per lutto
- per matrimonio
- per motivi personali o familiari
- per la partecipazione a concorsi od esami
- fruizione art. 33/3 della legge n. 104/92
- permessi brevi
Vediamo quanti giorni e quale retribuzione spettano per i permessi succitati, ricordando dapprima che:
- i giorni di permesso retribuiti si computano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
- i giorni di permesso non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti, per cui non sono considerati né giuridicamente né economicamente;
- i permessi si possono fruire nei limiti del rapporto di lavoro;
- la novità citata all’inizio riguarda i permessi per motivi personali o familiari.
Permessi per lutto
In caso di lutto, i docenti assunti a tempo determinato (con contratto al 30/06, al 31/08 ovvero dal dirigente scolastico) hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito.
Il permesso spetta per la perdita di:
- coniuge
- parenti entro il secondo grado
- convivente o soggetto componente a la famiglia anagrafica
- affini di primo grado
Permesso per matrimonio
In occasione del matrimonio, entro i limiti della durata del rapporto di lavoro, il personale docente (al 30/06, al 31/08 o assunto dal dirigente scolastico) ha diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi.
I 15 giorni di permesso sono retribuiti.
Permessi per motivi personali o familiari
Come detto sopra, la novità introdotta dall’Ipotesi di CCNL 2019/21 riguarda proprio tali permessi, in quanto sono riconosciuti e retribuiti, al pari dei docenti di ruolo e diversamente di quanto disposto nel precedente CCNL, anche al personale assunto con contratto sino al 30/06 e al 31/08 (compresi gli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto annuale, ossia sino al 31 agosto).
In base a quanto leggiamo nella citata Ipotesi di Contratto:
- i titolari di contratto sino al 30 giugno e al 31 agosto hanno diritto, a domanda, a 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, durante l’anno scolastico;
- i giorni di permesso sono retribuiti;
- i giorni di permesso in esame sono documentati anche mediante autocertificazione (come si legge dal testo del CCNL non sono richiesti particolari motivi, per cui trattasi di situazioni che hanno ricadute sul benessere (fisico-psichico-sociale) del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.
Docenti con contratto di supplenze breve
I 3 giorni di permesso retribuito in esame riguardano i soli docenti assunti con contratto al 31/08 e al 30/06, ma non quelli con contratto di supplenza breve e saltuaria.
Ai suddetti docenti (con contratto di supplenza breve e saltuaria), leggiamo sempre nell’Ipotesi di CCNL, sono attribuiti permessi non retribuiti, sino a un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per i motivi di cui all’art. 15/2 del CCNL 29/11/2007, ossia per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Trattasi dei medesimi motivi sopra riportati, con la differenza che per tale personale (supplente breve) i permessi non sono retribuiti e ammontano al massimo a 6 giorni.
Permessi per la partecipazione a concorsi od esami
A tutti i docenti assunti a tempo determinato (al 30/06, al 31/08 o con supplenza breve e saltuaria) sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami.
Il numero di giorni, che possono essere concessi dal dirigente scolastico, ammonta al massimo ad otto giorni complessivi per anno scolastico. Negli otto giorni sono compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Permessi 104/92 e permessi brevi
Ai docenti in questione (con contratto al 30/06, al 31/08 o si supplenza breve), infine, sempre nei limiti della durata del rapporto di lavoro, spettano anche (ai sensi del CCNL 2007):
- i permessi di cui all’art. 33/3, della legge n. 104/92 (al riguardo ricordiamo che è stata abolita la figura del referente unico, per cui più personale possono fruire dei giorni di permesso, fermo restando il limite di 3 giorni al mese; tali permessi sono retribuiti);
- permessi brevi (per esigenze personali) di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore (tali permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione); i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento (così un docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, nel corso dell’anno scolastico, può fruire dei permessi in esame per un massimo di 18 ore. Ricordiamo che: tali permessi sono recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso; se non recuperati per cause dovute al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate (la concessione dei permessi brevi è subordinata alla alla possibilità della sostituzione con personale in servizio).
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