In caso di iscrizioni in eccedenza, ai fini dell’accoglimento delle domande si applicano i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.
Presentazione domande
Il Ministero dell’istruzione e del merito, con le note n. 33071 del 30 novembre 2022 e n. 4329 del 7 dicembre 2022, ha fornito indicazioni riguardanti le iscrizioni a.s. 2023/24 e indicato la tempistica riguardante la fase di avvio del relativo procedimento.
Le iscrizioni si effettuano online – dalle ore 08.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 – fatta eccezione per la scuola dell’infanzia e per alcuni altri percorsi e istituzioni. Approfondisci iscrizioni online e cartacee
Qui la pagina dedicata – Iscrizioni scuola 2023/24: come compilare e inoltrare la domanda. Guida e FAQ Ministero
Le iscrizioni sono in eccedenza, quando il numero di domande presentate supera il numero massimo di quelle accoglibili. Tale numero massimo è determinato dal dirigente scolastico sulla base delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule, nonché degli spazi disponibili.
Criteri precedenza
Qualora si verifichi il caso suddetto, ossia di iscrizioni in eccedenza, si applicano i criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande deliberati dal Consiglio di Istituto, come leggiamo nella nota del 30/11/2022.
I succitati criteri:
- sono deliberati prima dell’acquisizione delle iscrizioni
- sono pubblicati all’albo e nel sito della scuola
- in caso di iscrizioni online, sono pubblicati in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola
- devono rispondere a principi di ragionevolezza
Nella nota ministeriale si indicano, a titolo di esempio, alcuni criteri improntati al principio di ragionevolezza e altri che non lo sono, nonché un criterio da applicare e uno cui ricorrere come extrema ratio:
- vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola (criterio improntato ai principi di ragionevolezza)
- particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale (criterio improntato ai principi di ragionevolezza)
- data di invio delle domande (criterio non improntato ai principi di ragionevolezza)
- estrazione a sorte (è contemplata, ma costituisce l’extrema ratio)
- provenienza dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo (criterio da applicare)
Riguardo al punto 5, il Ministero invita le scuole ad esplicitare nelle delibere del Consiglio di istituto tale criterio, secondo cui gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Nella nota, infine, si affronta il caso delle scuole che ricevono domande di iscrizione non come prima scelta ma come seconda o terza (in quanto la scuola scelta come prima non ha potuto accogliere la domanda). In tal caso, le scuole devono trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i previsti termini.
Domande di iscrizione in corso d’anno
Oltre ai criteri suddetti, relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione pervenute entro i previsti termini e quindi prima dell’inizio dell’anno scolastico, i Consigli di Istituto dovrebbero deliberare anche criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande giunte in corso d’anno, casistica questa ormai frequente e dovuta ai trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro.
Nel deliberare i suddetti criteri, si devono tenere in considerazione (quindi dare precedenza) le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione per gli alunni/studenti del diritto/dovere all’istruzione.
Iscrizioni scuola 2023/24: domande dalle ore 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio. NOTA e ALLEGATI