Cosa cambia tra componente attratta e componente aggiuntiva nell’ISEE minorenni con genitori non sposati e non conviventi?
In caso di genitori non conviventi e non sposati tra di loro l’ISEE per le prestazioni dei figli deve essere richiesto con l’ISEE minorenni. In questo modo il genitore non convivente rientra nel nucleo familiare del figlio come componente aggiuntiva o attratta. Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento per la richiesta di assegno unico figli minori.Ho due figlie, una avuta da un precedente matrimonio concluso con sentenza di divorzio. L altra figlia con il mio compagno, con il quale non sono ne sposata, ne convivente e nemmeno residente. Leggevo però che in ogni caso ai fini di agevolazioni per il minore va aggiunto allo stato di famiglia. Va aggiunto come componente attratto oppure come componente aggiuntiva? Che differenza c’è tra le due diciture? Devo considerarlo nel mio nucleo familiare per entrambe le bambine oppure la richiesta per la prima figlia è isee ordinario con genitori divorziati? Grazie cordiali saluti.
ISEE particolari
Partiamo dal presupposto che il genitore non convivente rientra solo nell’ISEE minorenne della propria figlia. Mentre per l’altra bambina basta l’ISEE ordinario visto che dal padre risulta essere divorziata. Il genitore della sua seconda figlia, quindi, in nessun caso entra nell’ISEE della sua prima figlia.
Vediamo ora la differenza che corre tra componente aggiuntiva o attratta dell’ISEE minorenni per genitori non sposati e non conviventi. In linea generale l’attestazione ISEE considera il nucleo familiare del minorenne e il genitore non convivente viene attratto con i suoi patrimoni e redditi. In questo caso il genitore non convivente viene considerato come se facesse parte del nucleo familiare del figlio, ma solo per quel che riguarda le prestazioni richieste per il minorenne.
Il genitore non sposato e non convivente con l’altro non viene attratto nel nucleo familiare del figlio solo se si trova in una delle seguenti condizioni:
- è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con altra persona diversa dall’altro genitore
- è tenuto a versare assegni di mantenimento al figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria
- è escluso dalla potestà dei figli
- è stata accertata dall’autorità competente l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nel primo e nel secondo caso anche se il genitore componente non è attratto nel nucleo familiare dei figli deve essere considerato come componente aggiuntiva. Ma cosa cambia? Invece che rientrare con i propri redditi e patrimoni nel nucleo familiare del figlio, il genitore convivente che risulta essere sposato con altra persona, ha figli con altra persona e o che versa assegni di mantenimento ai figli non conviventi con lui, è considerato solo come componente aggiuntiva incidendo meno sulla definizione del valore dell’ISEE (solo in percentuale).
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