Istruzione parentale, la scuola del I Ciclo vigila sulladempimento scolastico. Come? Chi sono i responsabili? Sintesi delle procedure da attivare

Istruzione parentale, la scuola del I Ciclo vigila sulladempimento scolastico. Come? Chi sono i responsabili? Sintesi delle procedure da attivare

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Alla luce della normativa vigente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci). La scelta dell’istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all’autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all’Autorità. La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso un’istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.

La scuola è “vigilante”

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione formazione – ricorda l’ottimo regolamento in uso nell’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, Arzino di Travesio (PN) guidato dal brillante dirigente scolastico Dirigente prof. Nicola Redi – diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. La comunicazione va effettuata annualmente. In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere l’istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche. I genitori che scelgono l’istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all’istruzione dei figli.

Cosa si intende per capacità tecnica dei genitori

La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all’istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all’istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d’istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

Cosa si intende per capacità economica dei genitori

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l’istruzione del figlio. Dopo l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami d’idoneità e di Stato

L’ordinamento scolastico italiano formazione – ricorda l’ottimo regolamento in uso nell’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, Arzino di Travesio (PN) guidato dal brillante dirigente scolastico Dirigente prof. Nicola Redi – è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d’istruzione). L’istituto dell’istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d’idoneità”. La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue: Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

L’istruzione parentale e l’esame d’idoneità

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

  • siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;
  • siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;
  • siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

L’accesso all’esame di idoneità

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età. L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

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