L’abilitazione ottenuta «sotto riserva» non va perduta

L’abilitazione ottenuta «sotto riserva» non va perduta

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La sentenza

Per il Consiglio di Stato vale il principio per il quale il titolo è conseguito anche se l’ammissione alle prove è avvenuta a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela

di Pietro Alessio Palumbo

(IMAGOECONOMICA)

2′ di lettura

Nella vicenda affrontata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 7654/2022 alcuni corsisti avevano, per effetto della decisione cautelare, frequentato le attività didattiche e di formazione e superato gli esami finali; conseguendo il titolo di specializzazione per il sostegno. Ciò secondo il Consiglio di Stato induce all’applicazione del principio di assorbimento sancito dalla disciplina del 2005 in materia di abilitazioni e di titoli professionali. Secondo questa normativa conseguono a ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime – ovvero la ripetizione della valutazione da parte della commissione – sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Titolo acquisito

A seguito dell’acquisizione del titolo di specializzazione i candidati coinvolti erano inoltre stati inseriti nelle relative graduatorie di Istituto e successivamente avevano ottenuto il conferimento degli incarichi di docenza con contratti privi di qualsiasi forma di condizione risolutiva. Secondo il massimo Giudice amministrativo annullando il diploma di specializzazione non si perseguirebbe quindi il superiore interesse pubblico. Infatti a ben vedere la normativa in questione non prevede affatto una forma di “sanatoria” bensì disciplina il caso in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d’esame per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare e l’abbia poi superata; la norma quindi mira a proteggere l’affidamento del candidato e insieme l’interesse generale alla certezza dei tempi di valutazione dei concorrenti. Il Consiglio di Stato ha in particolare riconosciuto alla normativa citata un valore generale, ritenendola applicabile anche per i corsi universitari; per i percorsi abilitanti speciali; e per i corsi di abilitazione per il sostegno.

, 2022-10-02 08:02:00, Per il Consiglio di Stato vale il principio per il quale il titolo è conseguito anche se l’ammissione alle prove è avvenuta a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, di Pietro Alessio Palumbo

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