La Cassazione pronuncia un principio di diritto in materia di part time e pensionamento anticipato. Sentenza

Con il provvedimento in commento la Cassazione Civile Sent. Sez. L con provvedimento Num. 26231/2022 del 6 settembre del corrente anno pronuncia un principio di diritto importante, su una questione molto particolare che riguarda il rapporto tra la concessione del part time e la pensione anticipata.

Part time e accesso alla pensione anticipata sono rimesse a valutazioni organizzative

Nella sua articolata disamina la Cassazione afferma che in ambito scolastico la concessione del part time e dunque anche quella che avviene in concomitanza con l’accesso alla pensione anticipata sono condizionate a valutazioni organizzative (art. 73 d.l. 112/2008 conv. con mod. in L. 133/2008), evidentemente da svolgere previamente in sede di singolo Istituto. Dato poi per scontato che chi faccia la domanda di pensionamento con part time debba possedere i requisiti per il collocamento a riposo anticipato, la regola cardine, su cui si è interrogata anche la sentenza di appello, è dunque quella per cui l’accesso al beneficio non è consentito in presenza di situazioni di esubero (art. 2, co.1, Decreto 331/1997) e si tratta di valutare come essa si coniughi con il complesso sistema dell’impiego del personale nelle dotazioni organiche scolastiche.

Come si definisce la situazione di esubero nella scuola?
È noto, rileva la Cassazione, che il sistema scolastico prevede la fissazione annuale delle dotazioni organiche (c.d. organico di diritto), calcolate, mano a mano a diversi livelli territoriali, secondo criteri previsionali rispetto all’anno a venire e destinate di regola ad essere coperte con il corrispondente personale di ruolo attraverso l’attribuzione delle cattedre (art. 2 d.p.r. 81/2009).
L’esubero, in tale contesto, è dunque il verificarsi di un’eccedenza del personale di ruolo da destinare ad un certo insegnamento rispetto ai posti dell’organico di diritto destinati al medesimo insegnamento.

In sostanza, il dibattito sulla natura previsionale o effettiva degli esuberi è mal posto, in quanto certamente essi vanno determinati sulla base dell’organico di diritto, che ha natura previsionale, ma se poi, rispetto a tale organico, gli esuberi non sussistono anche per effetto della mobilità, il beneficio va accordato.  Se invece l’esubero sull’organico di diritto sussista, l’assegnazione alle unità in eccesso di un qualche posto su organico di fatto non comporta il venire meno dell’esubero e non consente l’attribuzione del beneficio.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

Il principio da fissare è, dunque, il seguente: «in tema di attribuzione, ai sensi dell’art. 1, co. 185, L. 662/1996, del part time con contestuale accesso alla pensione anticipata per i docenti della scuola pubblica, la valutazione, una volta accertati i requisiti per l’accesso a pensione e l’assenza di ragioni organizzative contrarie presso l’Istituto scolastico di riferimento, della ricorrenza di situazioni di esubero rispetto alla dotazione organica che risultano ostative, ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n. 331/1997, art. 2, co. 1, rispetto all’accoglimento delle relative domande, va svolta sulla base dell’organico di diritto, di cui all’art. 2 d.p.r. 81/2009, senza che abbia rilievo l’eventuale assegnazione di personale di ruolo in esubero a posti dell’organico di fatto; inoltre, ai sensi dell’art. 6, co. 3, dell’Ordinanza Ministeriale 55/1998, quale richiamato dall’art. 39 del C.C.N.L. di comparto 2006-2009, il determinarsi di esubero delle domande rispetto ai contingenti fissati dalla normativa vigente, comporta la preferenza per le domande ordinarie di part time, rispetto a quelle presentate ai sensi dell’art. 1, co. 185, L. 662/1996».

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