La gestione dei casi diagnosticati: la funzione della scuola, laccoglienza e la didattica per lalunno con DSA. In allegato un modello di Strumenti di valutazione degli apprendimenti

La gestione dei casi diagnosticati: la funzione della scuola, laccoglienza e la didattica per lalunno con DSA. In allegato un modello di Strumenti di valutazione degli apprendimenti

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In caso di certificazione di DSA la scuola deve accertare che la documentazione sia stata prodotta in conformità a quanto previsto dalle linee guida e, in maniera particolare, dal “Percorso per l’accertamento” che ciascuna regione definisce, in ossequio alla normativa vigente, con particolare riferimento: al carattere multidisciplinare della diagnosi, alle strutture preposte e alle informazioni cliniche utili ai fini della programmazione dell’intervento didattico ed eventualmente di quello riabilitativo specifico.

Gli interventi didattici individualizzati e personalizzati

La Legge 170/2010 non prevede l’insegnante di sostegno per i bambini con DSA, ma la scuola è tenuta a garantire nei confronti di tali alunni interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate, come specificano “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria.

Le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali sottolineano chiaramente la necessità di:

  • presa in carica dell’alunno da parte dell’intero consiglio di classe o team docente;
  • coinvolgimento della famiglia;
  • redazione del PDP (Piano didattico personalizzato) entro il primo trimestre scolastico.

La stesura del PDP

Va precisato che la stesura del PDP è di competenza dei docenti e non richiede la partecipazione vincolante e la sottoscrizione di operatori sociosanitari.

Il PDP – come specificano “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria- deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • dati anagrafici
  • descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo)
  • attività didattiche personalizzate (per ciascuna disciplina interessata)
  • strumenti compensativi
  • misure dispensative
  • patto con la famiglia
  • forme di verifica e valutazione personalizzate.

I libri di formato digitale

È importante che il docente nella scelta dei testi scolastici ponga attenzione, rimanendo ai testi pari di qualità, verso case editrici che forniscano i libri in formato digitale”, in stretta sintonia con quanto presente nell’Atto di Indirizzo MIUR, 2012 e successive modifiche. Tuttavia, si legge su “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria, pur essendo condivisibile l’importanza dei libri in formato digitale, per favorirne la lettura attraverso l’utilizzo della sintesi vocale, è opportuno sottolineare il ruolo primario che deve avere l’accessibilità ai contenuti dei testi scolastici poiché l’uso di lessico complesso, presenza di difficoltà sintattiche e grammaticali, eccessivo carico informativo e complessità concettuale costituiscono “una barriera” per la comprensione di tutti gli studenti.

Valutazione degli alunni

Il Decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, stabilisce le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. In particolare, l’articolo 11 relativo alla valutazione degli alunni con disabilità e con DSA, ai commi dal 9 al 15, stabilisce che, per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato, PDP, predisposto. Il medesimo Decreto legislativo 62/2017 ai commi dal 9 al 14 dell’articolo 20, relativo all’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado per gli studenti con disabilità e DSA, stabilisce che questi ultimi, certificati ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.

Le modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito

In generale, come specificano “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria, per la valutazione degli alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni e tali studenti può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

La valutazione delle lingue straniere

Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle lingue straniere, il decreto attuativo 5669/2011 della legge 170/2010, all’art. 6 comma 5 e 6, prevede la possibilità della dispensa dalla prova scritta o dell’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere.

Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  • richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
  • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Pertanto, per l’alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere.

Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione

In sede di esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione

In sede di esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione – si legge su “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria – i candidati esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per tali candidati il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Le prove INVALSI

Rispetto alle prove standardizzate Invalsi, gli alunni delle scuole secondarie di I grado e gli studenti delle scuole secondarie di II grado con DSA partecipano e il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Per le revisioni alle misure prescritte si fa riferimento agli aggiornamenti pubblicati ogni anno dal Ministero dell’Istruzione.

Strumenti di valutazione degli apprendimenti

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