Prima premessa. Per l’anno scolastico 2021-2022 alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500/300 nelle c.d. zone in deroga “non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 979” (40,84 mln di euro), né in via esclusiva un DSGA. E pertanto sono affidate in doppia reggenza (art. 1, comma 978 della legge 178/2020);
Seconda premessa. L’articolo 1, comma 343 della legge 234/2021 estende il primigenio arco temporale della legge 178/2020 agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, recuperando i 40,84 mln di euro – in precedenza stanziati e non utilizzati – e aggiungendovene 45,83 per il 2023 e 37,20 per il 2024;
Terza premessa. L’articolo 47 del D.L. 36/2022, come integrato dalla legge di conversione 79/2022, al comma 8 statuisce che le istituzioni scolastiche di almeno 500/300 alunni di cui alla legge 178/2020, e per il dilatato – e finanziato – arco temporale di cui alla legge 234/2021, sono disponibili:
- per le operazioni di mobilità regionale (già resa possibile lo scorso anno);
- per le operazioni di mobilità interregionale (solo ora concessa, sempre salvo sorprese, e provvisoriamente ampliata ex lege al 60% dei posti in ogni regione e fino all’anno scolastico 2024/2025);
- “per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi”;
Conclusione. Non potendosi assumere a tempo indeterminato (cioè immettere in ruolo) né dirigenti scolastici né direttori dei servizi generali sulle scuole di almeno 500/300 alunni in quanto solo provvisoriamente (per un biennio) normodimensionate, e non dovendosi expressis verbis neanche conferire reggenza agli uni e agli altri, allora dovranno disporsi contratti a termine: per logica elementare!
Oppure no? Perché – in attesa della preannunciata apposita informativa ai sindacati – indizi gravi, precisi e concordanti conducono alla terza consecutiva disapplicazione di leggi votate dal Parlamento della Repubblica. Sicché queste scuole saranno date in reggenza, esattamente come quelle poche che permangono sotto i parametri minimi di 500/300 alunni, realizzandosi un’illegittima equivalenza perché esclusa, alla lettera, dal Legislatore; che ancora una volta avrà parlato invano. E con il buon Aristotele che, a giusta ragione, si rivolterà nella tomba.
A questo punto continuare ad attribuire la responsabilità della replicanda aberrazione a direttori generali e/o a capidipartimento che occasionalmente li affianchino non parrebbe proprio plausibile.
Sarebbe pertanto tutta responsabilità politica del ministro Bianchi.
Francesco G. Nuzzaci
, 2022-07-11 11:09:00, Prima premessa. Per l’anno scolastico 2021-2022 alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500/300 nelle c.d. zone in deroga “non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 979” (40,84 mln di euro), né in via esclusiva un DSGA. E pertanto sono affidate […]
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