L’incarico di docente accompagnatore, anche per le brevi uscite didattiche, comporta l’obbligo, non sempre sufficientemente sottolineato, a tutela dell’istituzione scolastica e dello stesso Dirigente, di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. n. 312, 11 luglio 1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
Forniamo un esempio di Nomina di docente accompagnatore che sottolinea, ancora più diffusamente, la questione.
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