Sussiste ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsi abilitativi, e “titolo di studio”, nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato all’abilitazione all’insegnamento, ribaltando la pronuncia che aveva equiparato laurea e 24 CFU al titolo abilitante. Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione il 6 giugno 2024, con la sentenza n. 15838.
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Laurea e 24 CFU non equivalgono a titolo abilitante, il perché ce lo dicono i giudici. Sentenza Cassazione
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