Laureato con 24 CFU: possibile solo acquisire abilitazione 60 CFU e iscriversi in prima fascia GPS, senza obbligo di partecipazione al concorso?

Laureato con 24 CFU: possibile solo acquisire abilitazione 60 CFU e iscriversi in prima fascia GPS, senza obbligo di partecipazione al concorso?

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In attesa della pubblicazione del DPCM 60 CFU (ma anche 30 e 36, a seconda la situazione personale) sulla formazione iniziale per diventare insegnante, qualche riflessione sul percorso. Ieri sono stati diffusi i report sulla prima informativa ai sindacati per la pubblicazione dei Regolamenti dei nuovi concorsi. Ma va anche detto che non tutti gli aspiranti sono interessati ai concorsi, per vari motivi.

Una delle domande poste a [email protected] ha riguardato l’intreccio tra abilitazione e concorso.

E’ obbligatorio partecipare al concorso o si può conseguire l’abilitazione, iscrivendosi in prima fascia GPS? 

La risposta è: non c’è nessuno obbligo di partecipazione al concorso, fermo restando che nell’attuale normativa rimane l’unico canale di assunzione a tempo indeterminato.

Ma ci rendiamo anche conto che il concorso potrebbe non attirare per varie problematiche, prima fra tutte quella legata al vincolo che non permette di spostarsi dalla sede di assunzione per un triennio a partire dal 2023/24.

Terminata la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2024) che permetterà anche ai laureati con 24 CFU di partecipare al concorso per la scuola secondaria, il titolo di accesso al concorso a regime sarà costituito dal titolo di abilitazione.

Come si consegue l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria

Terminata la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2024) che permetterà anche ai laureati con 24 CFU di partecipare al concorso per la scuola secondaria, il titolo di accesso al concorso a regime sarà costituito dal titolo di abilitazione.

Come si consegue l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria?

Attraverso un percorso universitario e accademico abilitante. Il percorso, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, sarà disciplinato da un DPCM, il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui attediamo adesso la pubblicazione ufficiale.

L’abilitazione è il primo step del sistema di formazione e reclutamento, ma è disgiunto dagli altri due. Si può conseguire l’abilitazione e non partecipare al concorso.

Possono accedere ai percorsi universitari e accademici abilitanti gli aspiranti:

  1. in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, che dà accesso alla relativa classe di concorso (classi concorso posti comuni);
  2. in possesso di laurea (anche triennale) oppure del diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, che dà accesso alla relativa classe di concorso (ITP);
  3. iscritti ai corsi di studio per conseguire i titoli di studio d’accesso sopra elencati; si precisa che, per coloro i quali sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU. Nella bozza di DPCM si sottolinea che l’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici abilitanti è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici se i margini di flessibilità per le discipline di base e per le discipline affini e integrative dei relativi piani di studio lo consentono. Saranno i Centri, leggiamo sempre nel DPCM, a dare attuazione alla previsione relativa all’accesso ai percorsi abilitanti, da parte di chi deve ancora conseguire il titolo di studio.

Come disposto dal D.lgs. 59/2017 e disciplinato nel DPCM, ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU/CFA, è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto [ricordiamo che chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare al concorso previsto per la fase transitoria, che durerà sino al 31/12/2024; tali aspiranti, completeranno poi la formazione conseguendo 36 CFU/CFA, secondo quanto indicato nell’allegato 5 al DPCM];
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida allegate sempre la predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Allegato B).

Pertanto il laureato ha sicuramente la necessità di seguire il corso da 60 CFU ma il laureato con 24 CFU può far leva su questi, nonché su eventuali crediti per colmare la differenza fino a 60.

Iscrizione in prima fascia GPS

L’abilitazione permetterà l’iscrizione in prima fascia GPS. Tuttavia si apre già un discorso di tempistiche anche se negli ultimi anni il Ministero ha sempre fatto ricorso ad inserimenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, cercando di valorizzare l’abilitazione conseguita.

Il prossimo aggiornamento delle GPS è atteso per la primavera del 2024, periodo in cui probabilmente non sarà concluso il primo dei corsi abilitanti. Tuttavia se la chiusura fosse ipotizzata per luglio si potrebbe considerare l’idea di un inserimento a pieno titolo.

Reclutamento docenti, cosa accadrà nelle prossime settimane? Ecco le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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