Lavoratori fragili, dal 1° aprile non possono più prestare di norma il lavoro in modalità agile. NOTA Ministero

Lavoratori fragili, dal 1° aprile non possono più prestare di norma il lavoro in modalità agile. NOTA Ministero

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Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 30 marzo, chiarisce ulteriormente la situazione dei lavoratori fragili. Da domani 1° aprile, dopo la fine dello stato di emergenza, anche i lavoratori cd fragili non possono più prestare di norma il lavoro agile. La circolare si rifà alle linee guida della Funzione pubblica, non dovrebbe dunque interessare direttamente il personale scolastico.

Come abbiamo scritto in questi giorni, il decreto 24 del 24 marzo non ha prorogato lo smart working per i lavoratori fragili. Fra le misure previste vi è invece la proroga al 30 giugno della sorveglianza sanitaria.

Anche successivamente al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e fino al 30 giugno 2022, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale “dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale prevede, tra l’altro, l’effettuazione di una visita medica, a cura del medico competente, ai lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero a quei lavoratori che, per le particolari condizioni di salute sopra richiamate valutate anche in relazione all’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Il decreto-legge n.24/2022 non ha invece prorogato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27.

Pertanto, a decorrere dal 1 aprile 2022, i lavoratori ai quali era stata confermata la condizione di fragilità fino al 31 marzo 2022 non potranno più prestare di norma l’attività lavorativa in modalità agile, ma dovranno sottoscrivere un accordo di lavoro agile.

Ai fini dell’individuazione del personale da autorizzare all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile i dirigenti responsabili dell’ufficio dovranno tener conto prioritariamente dei lavoratori:

a) dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. (ai sensi dell’art. 18 comma 3bis L. 81/2017);

b) dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni;

c) condizioni di salute dei dipendenti documentate ai sensi della legge n. 104/92;

d) esigenze di cura familiari o conviventi documentate ai sensi della legge n. 104/92;

e) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro.

NOTA

Lavoratori fragili tornano in presenza: proroga al 30 giugno solo per la sorveglianza sanitaria

, 2022-03-31 10:10:00, Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 30 marzo, chiarisce ulteriormente la situazione dei lavoratori fragili. Da domani 1° aprile, dopo la fine dello stato di emergenza, anche i lavoratori cd fragili non possono più prestare di norma il lavoro agile. La circolare si rifà alle linee guida della Funzione pubblica, non dovrebbe dunque interessare direttamente il personale scolastico.
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