La legge di bilancio 2023 interviene sull’art. 16 bis della legge 79 di conversione del decreto 36 del 2022 indicando il termine del primo marzo 2023 entro il quale, saranno nominati il presidente, il direttore generale e il comitato tecnico scientifico della istituenda scuola di alta formazione dell’istruzione
Finalità della scuola
La scuola ha l’obiettivo di rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e consolidare la formazione in servizio dei docenti oltre che sulle competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, anche su quelle digitali e soprattutto sull’uso critico e responsabile degli stessi.
Entro la data del primo marzo 2023, così come indicato nel comma 556 della legge di bilancio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, dovrà emanare un decreto con il quale nominare la figura del presidente della scuola di alta formazione dell’istruzione.
Caratteristiche personali
La figura del presidente è scelto tra i professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali, parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell’ambito dell’istruzione e formazione.
Durata dell’incarico
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo.
Funzioni e compiti
Il Presidente è preposto alla scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il comitato d’indirizzo. E’ responsabile dell’attività didattica e scientifica della scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il direttore generale sentito il comitato d’indirizzo.
Nomina del direttore generale
Il direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del medesimo ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta.
Comitato tecnico scientifico
Con decreto del Ministro dell’istruzione nel quale oltre a indicare i criteri per la nomina, saranno indicati i sette nominativi componenti il comitato tecnico scientifico internazionale che durerà in carica quattro anni.
Funzioni e compiti
Fra le funzioni del comitato assume rilevanza il compito di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione.