Il Garante della Privacy ha sanzionato una scuola per la pubblicazione non autorizzata di dati sensibili. La sanzione, pari a 15mila euro, è stata emessa in seguito alla diffusione online di elenchi di supplenti, comprendenti dettagli personali e la condizione di precedenza secondo la legge 104/1992, che si riferisce alla tutela dei diritti dei disabili.
La violazione rappresenta una divulgazione illecita di informazioni relative allo stato di salute degli interessati.
Come segnala Italia Oggi, tutto è nato quando un insegnante ha presentato un reclamo dopo la pubblicazione di un decreto sull’albo online di un ufficio scolastico regionale. Il decreto dettagliava l’assegnazione degli incarichi e della sede, con dati personali di oltre trecento interessati.
Tra le informazioni pubblicate erano inclusi nomi, cognomi, date di nascita, sedi di assegnazione e la condizione di precedenza ai sensi della legge 104/1992. Quest’ultima indicazione ha scatenato il procedimento del Garante, che ha contestato la divulgazione di dati sanitari, una pratica vietata dalla legge sulla privacy.
L’ufficio scolastico ha tentato di difendersi argomentando che i candidati avevano prestato il loro consenso alla pubblicazione dei dati nelle domande di inserimento e nelle successive fasi di convocazione. Hanno sottolineato che la precedenza non era specificata, ma indicata online con un “SÌ”. Inoltre, hanno affermato che la pubblicazione online era una prassi nazionale seguita per prevenire un elevato numero di richieste di accesso ai documenti riguardanti la formazione delle graduatorie.
Nonostante le argomentazioni, il Garante ha respinto tutte le obiezioni. L’Autorità ha precisato che la regola del consenso non si applica ai trattamenti effettuati per ragioni di interesse pubblico. Inoltre, per diffondere dati personali su Internet, le pubbliche amministrazioni necessitano di una base giuridica, che in questo caso era assente.
Il Garante ha ribadito che le normative attuali prevedono la pubblicizzazione delle disponibilità e delle sedi relative, ma non la pubblicazione online dei dati personali dei docenti. Infine, l’autorità ha sottolineato che la comodità della pubblicazione online non elimina il requisito legale di proteggere dati sensibili.
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