Si è espressa così la Corte dei Conti della Regione Sicilia su richiesta di un comune
Il trasporto scolastico non rientra tra i servizi pubblici locali a domanda individuale e deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Sicilia, con la deliberazione 178/2018, ha analizzato la natura del servizio di trasporto degli alunni organizzato dai Comuni nell’ambito del diritto allo studio, alla luce della nuova connotazione conferita dall’articolo 5, comma 2 del Dlgs 63/2017.
Il caso
In base a questa disposizione, infatti, gli enti locali assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Un Comune ha richiesto alla Corte in sede consultiva se questa attività rientra o meno nel novero dei servizi a domanda individuale e se può, essere erogato gratuitamente.
La decisione
I magistrati contabili hanno evidenziato come né il Dl 55/1984 convertito dalla legge 131/1983 né il decreto 31 dicembre 1983 del ministero dell’Interno ricomprendano tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello di trasporto scolastico.
Il Dlgs 63/2017 non ha inciso direttamente in questo ambito, introducendo una disciplina specifica, che si innesta nell’ampio perimetro disciplinato dall’articolo 112 del Tuel, che attribuisce agli enti locali la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Pertanto, il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non è classificato tra quelli a domanda individuale e non possono reputarsi immediatamente applicabili i vincoli normativi e finanziari che caratterizzano le attività, espressamente individuati dalla normativa.
La natura di servizio pubblico (in quanto rivolto a soddisfare esigenze della collettività) comporta che per il trasporto scolastico siano definite adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’articolo 117 del Tuel. Peraltro, l’articolo 5 del Dlgs 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.
La Corte dei conti evidenzia quindi come, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’ente locale, la disposizione non consenta l’erogazione gratuita del servizio, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, ma che va comunque ricondotta nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti.
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Fonte dell’articolo: Il Sole 24 Ore