La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7596 dell’8 marzo) ha negato l’assegno di divorzio a una docente, la quale aveva lamentato di aver rallentato la carriera, quindi attenuto il ruolo solo a 40 anni, per essersi dedicata, negli anni precedenti, a crescere la figlia avuta dall’ex marito.
Lo stipendio del docente consente una vita libera e decorosa
La Corte d’appello aveva apprezzato come libera e decorosa la vita condotta dall’appellante, insegnante di ruolo che godeva di uno stipendio pari ad euro 1.600,00 mensili e che era proprietaria della metà della casa di abitazione. Ritenute insussistenti le ragioni di natura compensativa o risarcitoria, in mancanza dei contributi della donna alla vita familiare, con prevalente impegno domestico e sacrificio delle aspettative professionali, aveva negato il diritto all’assegno divorzile.
Il ricorso in Cassazione per ottenere l’assegno divorzile
La donna si è rivolta alla Cassazione, denunziando che, l’avere stimato, astrattamente ed in modo meccanicistico, il reddito della stessa, pari ad euro 1.600,00 mensili, come “adeguato” era valutazione impossibile ed errata, dovendo invece il giudice fondare il giudizio sull’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi su di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di due ex coniugi.
Il trasferimento presso la scuola di un’altra città per ottenere il ruolo
La stessa docente ha inoltre rilevato che il trasferimento presso un’altra città era stato obbligato, in quanto se non lo avesse accettato non avrebbe permesso alla stessa di divenire docente di ruolo, e che la stabilità del posto di lavoro, in tal modo conseguita, era stata di utilità anche per il marito e la famiglia.
Il sacrificio delle aspirazioni lavorative
Per dodici anni la donna, rallentando il proprio ingresso nella scuola quale docente di ruolo, aveva sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per una scelta che era stata comune ai due coniugi, anche in considerazione della circostanza che gli sviluppi della carriera bancaria del marito sarebbero stati di gran lunga più redditizi di quelli della moglie, che, quale docente della scuola italiana, veniva sacrificata nella scelta di massimizzare il patrimonio familiare. La docente, al netto di questa scelta, sarebbe divenuta di ruolo ben prima dei quarant’anni, come invece avvenuto.
Aver ottenuto il ruolo significa non aver rinunciato alla carriera: no all’assegno divorzile
Esclusa la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, e in ragione della apprezzata consistenza della retribuzione goduta dalla docente, pari ad euro 1.600,00 mensili, la Cassazione, come la corte territoriale, ha ritenuto l’insussistenza, nel corso della vita matrimoniale, di rinunce della donna a migliori sviluppi professionali, avendo costei continuato a lavorare nel corso del matrimonio, dapprima come insegnante precaria della scuola e quindi come titolare di cattedra, trasferendosi a tal fine, per un periodo, presso un’altra città, così mantenendo l’impegno, per una scelta condivisa con il coniuge, nel perseguimento dell’obiettivo professionale.
, 2022-03-20 06:38:00, La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7596 dell’8 marzo) ha negato l’assegno di divorzio a una docente, la quale aveva lamentato di aver rallentato la carriera, quindi attenuto il ruolo solo a 40 anni, per essersi dedicata, negli anni precedenti, a crescere la figlia avuta dall’ex marito.
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