Con ricorso i ricorrenti provvedevano ad impugnare il P.E.I. ed il verbale del GLO redatti dalla Direzione Didattica ove il figlio minore frequentava la classe, nella parte in cui si contemplava l’assegnazione alla minore di n. 22 ore di sostegno scolastico, lamentando l’insufficienza di tale monte orario rispetto al fabbisogno educativo della figliola, purtroppo portatrice di handicap in condizione di gravità; hanno impugnato, altresì, i provvedimenti con i quali il Ministero e il Centro Servizi Amministrativi hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell’Istituto. Si tratta dell’ennesimo contenzioso che commentiamo che le famiglie sono costrette ad intraprendere a fronte di situazioni oramai incomprensibili e che vedono puntualmente l’amministrazione soccombere come nel caso della sentenza del TAR per la Campania N. 00878/2023.
Il fatto
A sostegno del gravame i ricorrenti, rilevando come la grave patologia della quale il minore fosse affetto richiedesse l’attribuzione di un insegnante di sostegno per tutto il tempo scolastico, hanno chiesto accertarsi, per l’anno scolastico in corso, il suo diritto ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia sofferta e, per l’effetto, condannarsi le Amministrazioni intimate alla corretta redazione e/o integrazione del PEI. Per i giudici il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nella documentazione versata in atti emerge la gravità della patologia purtroppo sofferta dal minore e la necessità che a questo sia garantita una assistenza continuativa e permanente, vista la sua assoluta incapacità di provvedere in maniera autonoma alle attività quotidiane.
Va garantito l’orario di sostegno pieno allo studente disabile
A fronte di ciò, afferma il TAR, l’assegnazione di 22 ore di sostegno, a fronte di un orario di frequenza settimanali pari a 40 ore, risulta evidentemente insufficiente rispetto alle esigenze ed al fabbisogno educativo del minore. Il ricorso risulta, quindi, fondato sotto il profilo dei dedotti vizi di deficit di motivazione e di istruttoria degli atti impugnati in quanto l’Amministrazione scolastica, pur dando atto della gravità delle condizioni dell’alunno, ha contraddittoriamente previsto un orario di sostegno inferiore all’orario di frequenza settimanale dell’alunno senza fornire una specifica ed adeguata motivazione sul punto. Concludendo che va dichiarata l’illegittimità degli atti impugnati che, per l’effetto, se ne determina l’annullamento e va, altresì, riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza. Nel caso di specie il tribunale ha dato un termine perentorio all’amministrazione di giorni quindici dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza per ottemperare il provvedimento e nel caso di inutile decorso del termine, i giudici hanno in via preventiva nominato il commissario ad acta, per dare corso agli adempimenti, necessari ad assicurare l’esecuzione della sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
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