Con sentenza si confermava la condanna verso alcune maestre per avere, con condotte tenute in danno e alla presenza di minori, esercitato delle violenze. Si pronuncia la Cassazione confermando che per alcuni tipi di condotta non è configurabile l’illecito dell’abuso dei mezzi di correzione, ma la fattispecie più grave, quale quella di maltrattamento.
Il fatto
Delle maestre venivano condannate poiché avrebbero abusato dei poteri e in violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio di insegnanti della locale scuola materna, maltrattato gli alunni dell’istituto loro affidati per ragioni di educazione, istruzione e vigilanza, minacciandoli, ingiuriandoli, percuotendoli con colpi sferrati al volto, sul sedere e tirate di orecchie, umiliandoli anche di fronte ai compagni di classe e trascurando i bisogni dei più piccoli che non venivano aiutati ad andare in bagno, tenendo nei loro confronti atteggiamenti aggressivi palesemente inadeguati alla loro tenera età, compresa tra i tre e i cinque anni, così da cagionare loro sofferenze fisiche e psicologiche. Come si legge nella sentenza della Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-03-2022) del 06-04-2022, n. 13157 .
In caso di violenza fisica e psicologica ripetuta si è nell’ipotesi di maltrattamento
D’altro canto, affermano i giudici, sotto l’aspetto giuridico la decisione della Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna, si pone in linea con l’indirizzo esegetico seguito in materia da questa Suprema Corte, in base al quale l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti: essendo, a tal fine, rilevante per qualificare ai sensi dell’art. 572 c.p. la condotta dell’insegnante della scuola materna di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità educative, e non influente, in senso contrario, il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente considerato, aveva subito (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654).
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