L’art. 17, comma 4 del CCNL 2006-09, sancisce che nel caso in cui, a seguito dell’accertamento sanitario, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. La risoluzione del rapporto di impiego per superamento del limite massimo di assenza per malattia ha efficacia retroattiva, ovvero dal …
Tali disposizioni confermano, quale regola generale, l’obbligo di …
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, 2022-07-25 10:31:00, L’art. 17, comma 4 del CCNL 2006-09, sancisce che nel caso in cui, a seguito dell’accertamento sanitario, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. La risoluzione del rapporto di impiego […]
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