Malfunzionamento dellapparecchiatura, omissione della timbratura, flessibilità: più attenzione al personale ATA. Esempio di regolamento in allegato

Malfunzionamento dellapparecchiatura, omissione della timbratura, flessibilità: più attenzione al personale ATA. Esempio di regolamento in allegato

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Le nuove tecnologie hanno totalmente sconvolto ogni attimo della giornata e la nostra stessa organizzazione della vita. Stessa cosa è capitata al lavoro. Pure il controllo degli ingressi dei dipendenti pubblici (e non solo loro naturalmente), principalmente dal momento in cui, era il 2019, l’utilizzo del budget è diventato indispensabile per gli Stati membri dell’Unione Europea. Per molti dipendenti, tale strumento, è sembrato, ma solo all’inizio, qualcosa di sfavorevole, inteso come un sovrabbondante controllo e una mancanza di fiducia dei datori di lavoro, nel caso specifico del dirigente scolastico. Ciò che non si nota, invece, è come il badge implichi numerosi e qualificati vantaggi per i lavoratori stessi e non solo, come parrebbe almeno ad una prima analisi, per i datori di lavoro. Innanzitutto, ricordiamoci che “badge” in italiano potrebbe essere tradotto con “cartellino identificativo personale”. Ci riferiamo, naturalmente, a quella tessera assegnata ai dipendenti dai DSGA, nel caso del mondo della scuola, per registrarne le entrate e le uscite de personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Si tratta perciò di uno strumento adoperato per la rilevazione delle presenze dei lavoratori. Siamo davanti ad un software che protocolla in modo meccanico le entrate e le uscite dei dipendenti che ne vengono dotati.

La misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero

Con sentenza del 14 maggio 2019 (causa C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) c. Deutsche Bank SAE), pronunciata su rinvio dell’Audiencia Nacional spagnola, la Corte ha dichiarato che le direttive 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a incoraggiare il perfezionamento della sicurezza e della salute dei lavoratori mentre si è al lavoro.

Cosa capita se non si timbra il cartellino?

Il dipendente pubblico, nel cosa specifico, rimanendo nell’alveo del nostro interesse, il lavoratore del mondo della scuola (non chiaramente il docente) che non timbra il cartellino all’uscita dal lavoro omettendo, in questa maniera, di attestare l’abbandono (anche se motivato) del posto di lavoro, senza ricevere, in tal senso, nessun tipo di autorizzazione, né scritta (sempre meglio) né verbale (se l’uscita è repentina, urgente e improcrastinabile) è perseguibile per il reato di truffa di cui all’articolo 640 del codice penale (con l’aggravante che, in tal caso, è commesso ai danni dello Stato). L’effetto si concretizza, tranne che nel caso di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione penale, n. 29674 depositata il 29 luglio del 2021. Nel passato, per la verità, la modesta entità (e non l’evento unico ed eccezionale) poteva essere invocata solo ai fini della richiesta delle attenuanti. La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 7005 del 13 febbraio 2019 si è pronunciata, con condanna, sul caso che interessava un lavoratore comunale che aveva bypassato i sistemi di rilevazione della presenza attraverso una omessa introduzione del badge all’uscita e, solo successivamente, al rientro in corrispondenza dell’allontanamento temporaneo non giustificato dal posto di lavoro.

Corte di Cassazione, con sentenza n. 8426/2013 e mancanza di timbratura all’uscita: truffa aggravata ai danni dello Stato italiano

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8426/2013, aveva già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente attinente alla sua presenza in ufficio, resa sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza (come capita sovente nelle nostre scuole che addizionano al registro elettronico (per gli insegnanti) anche un registro all’ingresso di ciascun plesso, completa il reato di truffa aggravata. Questo avviene quando il lavoratore della scuola (non solo quello, naturalmente) si allontana dal posto di lavoro (talvolta per una abitudine consolidata nel tempo e mai sufficientemente sottolineata) senza far scaturire, attraverso timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i momenti di allontanamento. Perché si determini il reato di truffa aggravata è indispensabile che l’assenza sia finanziariamente apprezzabile. A tal riguardo, anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione realizzata in difetto di prestazione di lavoro (tranne i casi della sentenza citata in premessa), rappresenta un danno economicamente pregevole per l’amministrazione scolastica. Ancora, ai fini di potere configurare la circostanza attenuativa del danno patrimoniale di particolare tenuità, affermano i Supremi Giudici, ancora oltre il valore economico del danno, devono essere apprezzabili e visibili gli ulteriori effetti che determinano pregiudizio alla persona offesa dalla condotta delittuosa nell’insieme sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione (a tal riguardo si suggerisce la lettura della sentenza n. 30177 del 2013).

Malfunzionamento dell’apparecchiatura: segnalare la disfunzione

Ma cosa capita in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura? A tal riguardo si allega l’importante strumento regolamentare in uso all’istituto Tecnico Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico (PA), diretto con magistrale competenza giuridica dal prof. Angelo Nasca, che di fatto sottolinea, come sia necessario vietare (rendendo edotti i dipendenti pubblici della cosa) alterazioni dei dati riportati automaticamente sul cartellino in fase di timbratura. Suggerisce il regolamento, infatti, che in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura non vanno effettuate modifiche ai dati, ma ne va segnalata la disfunzione.

Omissione della timbratura

L’omissione nella timbratura è valutata alla stregua di un fatto eccezionale. Naturalmente sono da evitare omissioni reiterate. Nel caso che il dipendente trascuri, per un qualsivoglia motivo, la registrazione dell’ingresso o dell’uscita, deve inevitabilmente e urgentemente, servendosi di mail, di comunicazione (fonogramma) telefonica, informare il Dirigente Scolastico e il DSGA, da cui si dipende a livello organizzativo (dal momento che si parla di personale ATA) e giustificare per il tramite della compilazione dell’apposito modulo che è bene che le scuole mettano a disposizione dei dipendenti sul sito o in area riservata.

REGOLAMENTO UTILIZZO BADGE

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