L’art. 20 del D.lgs n. 151/2001 riconosce alle lavoratrici, in alternativa al congedo di maternità ordinario (astensione dal lavoro nei 3 mesi precedenti al parto e nei 2 mesi successivi), la facoltà di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto, spostando il periodo non fruito precedentemente al parto al periodo successivo (che […]
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L’art. 20 del D.lgs n. 151/2001 riconosce alle lavoratrici, in alternativa al congedo di maternità ordinario (astensione dal lavoro nei 3 mesi precedenti al parto e nei 2 mesi successivi), la facoltà di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto, spostando il periodo non fruito precedentemente al parto al periodo successivo (che
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