L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022. Requisiti d’ammissione candidati esterni ed esami preliminari.
Esame 2021/22
L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, ai sensi della succitata ordinanza, consiste in tre prove:
- prima prova scritta nazionale di italiano;
- seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
- un colloquio.
Requisiti d’ammissione candidati esterni
Sono ammessi all’esame di Stato 2021/22, in qualità di candidati esterni, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 226/2005;
- hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 1 ovvero 2 sopra riportati, possono partecipare all’esame in qualità di candidati esterni, a condizione che cessino la frequenza entro il 15 marzo 2022.
Evidenziamo che:
- per l’ammissione all’esame, i suddetti candidati devono svolgere in presenza gli esami preliminari (oltre ad essere in possesso di uno dei summenzionati requisiti);
- tra i requisiti d’ammissione (come per gli interni), per l’a.s. 2021/22, non sono previsti né lo svolgimento delle prove nazionali Invalsi né quello dei PCTO;
- non sono previste ammissioni all’esame di Stato in qualità di candidati esterni: nei percorsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; nelle sezioni in cui sono attuati i percorsi EsaBac ed EsaBac techno.
Esami preliminari
Chi li sostiene
Come detto sopra, l’ammissione all’esame di Stato di II grado dei candidati esterni è subordinata al superamento degli esami preliminari.
Gli esami sono sostenuti da tutti i candidati esterni:
- sia quelli che non sono in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, al fine di accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni, per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno;
- sia quelli che sono in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame di Stato. In tal caso, l’esame preliminare accerta la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi del solo ultimo anno.
Su cosa vertono e in cosa consistono
Gli esami consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
Il candidato che sostiene esami preliminari riguardanti più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione sulla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
I candidati esterni in possesso di:
– promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sostengono l’esame preliminare:
- sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché all’ultimo anno;
- sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe (quindi anche per gli anni per cui sono in possesso di idoneità o promozione, relativamente alle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle previste dal corso per il quale si chiede l’ammissione all’esame di Stato);
– titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado di durata almeno quadriennale del previgente ovvero del vigente ordinamento oppure in possesso del diploma professionale di tecnico, di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 226/2005, sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno;
– promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento.
Valutazione
Per essere ammessi all’esame di Stato i candidati esterni devono conseguire un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
Precisiamo che:
- l’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento ovvero mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione secondaria di II grado cui l’esame si riferisce;
- in caso di non ammissione all’esame, il consiglio di classe o l’eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima.
Quando si svolgono
Gli esami preliminari, di norma, si svolgono nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni. Spetta al dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, definire il calendario dei predetti esami.
Consiglio di classe
I candidati esterni sostengono gli esami preliminari davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
Il consiglio di classe:
- laddove si renda necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo;
- può svolgere l’esame operando per per sottocommissioni composte da almeno tre componenti (compreso quello che la presiede), ferma restando la responsabilità collegiale.
Compensi: normativa
E’ il decreto interministeriale del 24 maggio 2007, cui è seguita la nota n. 7054 del 2 luglio 2007, a disciplinare e quantificare i compensi dei commissari e dei presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Allegata al Decreto è la Tabella 1, dove sono indicate le quote dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta e agli esami preliminari.
In particolare in questo caso bisogna fare riferimento al Quadro C
Per la consulenza su: formazione commissioni, compensi, modalità svolgimento riunioni, permessi, assenze, diritti e doveri nel corso degli esami è possibile scrivere a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali.
E’ possibile confrontarsi anche nel nostro forum di mutuo aiuto
, 2022-03-16 08:29:00, L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022. Requisiti d’ammissione candidati esterni ed esami preliminari.
L’articolo Maturità 2022, per i candidati esterni esame preliminare nel mese di maggio. Quali docenti partecipano, compensi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., Nino Sabella
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