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L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nell’a.s. 2022/23, si svolgerà secondo la normativa ordinaria. Attribuzione credito scolastico candidati interni.
Requisiti ammissione
Ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato di secondo grado i candidati interni frequentanti l’ultimo anno di corso, che abbiano:
- frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ove rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe previste dall’istituzione scolastica;
- riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame;
- riportato un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- sostenuto le prove Invalsi.
Prove e calendario
L’esame si articola in due prove scritte a carattere nazionale e in un colloquio. Nello specifico:
- prima prova scritta di italiano a carattere nazionale: si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e
coreutica, a carattere nazionale, avente per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio: si svolgerà giovedì 22 giugno 2023. La durata della prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con DM n. 164/2022, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; - colloquio.
E’ prevista anche un terza prova scritta in alcuni casi particolari, ossia per: le sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale; le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e con lingua d’insegnamento slovena. Tale prova si svolgerà martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30.
Valutazione prove e Voto finale
Il voto finale (100/100) scaturisce dalle somma del credito scolastico e dei voti conseguiti nelle prove d’esame:
- prima prova (massimo 20 punti);
- seconda prova (massimo 20 punti);
- colloquio (massimo 20 punti)
- credito scolastico (massimo 40 punti)
Credito scolastico candidati interni
Punti
Come leggiamo nel D.lgs. n. 62/2017 e nell’OM n. 45/2023, il credito scolastico è attribuito (ai candidati interni) dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Il consiglio procede all’attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, attribuendo sino ad un massimo di 40 punti, così distribuiti:
- 12 punti (al massimo) per il III anno;
- 13 punti (al massimo) per il IV anno;
- 15 punti (al massimo) per il V anno.
Tabella
L’attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al D.lgs. 62/2017:
Criteri
Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, il credito è attribuito (per ciascuno dei tre anni considerati) in base alla media voti conseguita, cui contribuisce anche il voto di comportamento. In base alla media, è possibile attribuire il punteggio minimo o massimo compreso in ciascuna fascia di credito (per ciascun anno). Così ad esempio, ad un candidato che, per il terzo anno, ha riportato una media voti pari a:
- 6.50/10 va attribuito un credito di almeno 8 punti;
- 7/10 va attribuito un credito di 9 punti.
E’ chiaro che le scuole devono procedere all’attribuzione del credito nel rispetto del criterio generale della media voti, cui è possibile aggiungere ulteriori criteri (debitamente deliberati) utili all’attribuzione del voto minimo e massimo di ciascuna fascia di credito (esempio: interesse e partecipazione alle attività svolte; oppure, se la media voti presenta frazioni decimali: si attribuisce il voto massimo, se la frazione decimale è pari o superiore a 0.50, il voto minimo se è inferiore a 0.50).
Credito e PCTO
Nella succitata OM n. 45/2023 si evidenzia quanto segue:
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, dall’art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Dunque, i PCTO contribuiscono alla definizione del credito scolastico, in quanto concorrono alla valutazione delle discipline cui afferiscono. In sostanza, i docenti delle discipline, cui afferiscono i predetti percorsi, nell’ambito della valutazione tengono conto del percorso per l’orientamento e le competenze trasversali svolto dall’alunno e, considerato che l’attribuzione del credito avviene in base alla media dei voti, indirettamente i PCTO contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico. Inoltre, potrebbero costituire uno degli ulteriori criteri suddetti, utili all’attribuzione del voto minimo e massimo di ciascuna fascia di credito (media permettendo).
Casi particolari
La OM n. 45/2023 regolamenta anche alcuni casi particolari nell’attribuzione del credito ai candidati interni. Ecco cosa
Docenti religione/attività alternative e potenziamento
Religione cattolica/Attività alternative
I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle deliberazioni del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito scolastico. Nello specifico, i docenti di:
- religione cattolica partecipano per i soli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento;
- di attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano per i soli allievi che si sono avvalsi di tale insegnamento.
Ampliamento offerta formativa
I docenti, che svolgono attività di ampliamento/potenziamento dell’offerta formativa, non partecipano al suddetto consiglio di classe, tuttavia quest’ultimo tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
, https://www.orizzontescuola.it/maturita-2023-attribuzione-credito-scolastico-come-procedere-cosa-fanno-docenti-religione/, Scuole,esami di stato II grado, ,