Il 21 giugno 2023 partiranno gli esami di stato del secondo ciclo che, dopo la parentesi legata alla pandemia, tornano nella viste classica: due prove scritte e una orale. Anche le commissioni torneranno ad essere metà esterne e metà interne. Vediamo come funzionerà il tutto.
La commissione d’esame sarà dunque composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni.
Per quanto concerne le candidature dei docenti in qualità di commissari esterni il Ministero emanerà nelle prossime settimane un apposito decreto con le indicazioni per la presentazione della domanda.
I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Commissari interni: li designa il consiglio di classe
In un precedente articolo abbiamo approfondito il tema, riportando i criteri che riguardano la formazione delle commissioni interne. Eccoli di seguito:
1) quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la/le disciplina/e oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa;
2) i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Non è possibile designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei e agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali e tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PTOF;
3) i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, garantendo un’equa ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. La scelta deve essere, inoltre, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del 15 maggio, in modo da offrire ai commissari esterni tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.
4) Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;
5) nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti interessati.
6) Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
7) I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92, hanno facoltà di non accettare la nomina. Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti dello stesso insegnamento appartenenti alla stessa scuola.
8) Si sottolinea la necessità di evitare, eccetto nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado o di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
Tutti i criteri QUI
Maturità 2023, due prove scritte e un colloquio. Tornano i commissari esterni [LO SPECIALE]
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