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Fino al 5 aprile presidenti e commissari esterni presentano le domande su Istanze online. Le commissioni quest’anno saranno miste, tre membri interni e tre esterni. Durante la puntata di Question time di Orizzonte Scuola del 20 marzo, a rispondere ai dubbi degli utenti è stata Cristina Costarelli, presidente ANP Lazio.
22:00 L’insegnante di sostegno deve o può presentare domanda?
“L’insegnante di sostegno – spiega Costarelli – può fare domanda, ne ha facoltà, non è tenuto, tranne nei casi in cui segua l’alunno che deve fare l’esame. Questo perché il docente può essere coinvolto come supporto per la predisposizione delle prove o per la presenza nelle fasi d’esame“.
Come evidenzia la nota n. 9260 del 16 marzo, hanno facoltà di presentare, ovvero possono ma non hanno obbligo, istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
, https://www.orizzontescuola.it/maturita-docente-di-sostegno-puo-presentare-domanda-per-commissario-se-non-segue-candidato-che-fa-lesame/, Chiedilo a Lalla,esami di stato II grado, ,