E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre il decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, il Milleproroghe. Il provvedimento entro in vigore oggi 30 dicembre. Poche novità per la scuola, tutte elencate all’articolo 5.
I PCTO non sono requisito di ammissione all’esame di Maturità.
Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attivita’ assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Concorso religione
Il concorso per gli insegnanti di religione cattolica si svolgerà nel 2023.
All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
Ex Lsu
Il concorso per ex Lsu viene rimandato al 2023.
All’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
Progressioni aree ATA
Progressioni tra aree ATA riservate ai DSGA.
All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 e’ inserito il seguente: «15-bis. Le procedure
selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l’anno 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi
generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche».
Supplenze infanzia paritarie
Supplenze negli anni 2021/22, 2022/23, 2023/24 a educatori.
All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l’anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno scolastico 2023/2024».
Pareri CSPI
Pareri CSPI entro sette giorni.
All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».