Mobilità 2022/23, precedenza docenti trasferiti d’ufficio: quando spetta e quando si perde. Punteggio continuità

Mobilità 2022/23, precedenza docenti trasferiti d’ufficio: quando spetta e quando si perde. Punteggio continuità

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Mobilità a.s. 2022/23, prosegue l’analisi di Orizzonte Scuola riguardante le precedenze previste dall’ipotesi di CCNI 2022/25. Precedenza “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”.

Precedenze

Queste le precedenze indicate, in ordine di priorità, nell’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25:

  • I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Mobilità 2022/23, precedenze: quando si applicano

Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

Si tratta della seconda preferenza elencata nell’articolo 13 succitato. Vediamo a chi spetta, a quali condizioni, in quale fase della mobilità si applica e le conseguenze sul punteggio relativo alla continuità di servizio.

A chi spetta

La precedenza in esame spetta al personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio (per non aver presentato domanda), in quanto soprannumerario nella scuola di titolarità.

Tale personale ha diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, nel caso in cui la relativa cattedra/posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

La precedenza, dunque, si esercita negli otto anni scolastici successivi a quello in cui si è stati dichiarati perdenti posto. Ad esempio: un docente dichiarato perdente posto per l’a.s. 2021/22, potrà usufruire della precedenza per otto anni scolastici, a partire dall’a.s. 2022/23, ossia 2022/23, 2023/24, 2024/2025, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/2030.

Alla luce di quanto detto sopra, l’a.s. 2022/2023 rappresenta l’ultimo anno dell’ottennio, per poter usufruire della precedenza, per i docenti dichiarati perdenti posto per l’a.s. 2014/15.

In quale fase si applica

La precedenza in esame:

  • si applica nella prima fase dei trasferimenti, ossia ai trasferimenti in ambito comunale, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola da cui stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • si applica per la sola tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno); conseguentemente non si può rientrare con precedenza su una tipologia di posto/cattedra diversa rispetto a quella su cui si era titolari, quando si è stati dichiarati perdenti posto (al riguardo ricordiamo che l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica ai docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno; quindi se trasferiti da posto comune a posto di sostegno, si può rientrare su posto comune prima di cinque anni);
  • opera esclusivamente all’interno della provincia; conseguentemente, non si applica nel caso in cui il docente abbia modificato provincia di titolarità in seguito a trasferimento interprovinciale ovvero passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale.

Condizioni 

La precedenza si applica a condizione che gli interessati:

  • abbiano presentato, quando sono stati dichiarati perdenti posto, domanda condizionata (oppure non abbiano presentato domanda e siano stati trasferiti d’ufficio);
  • abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio, richiedendo come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio (o a domanda condizionata) o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola (in quest’ultimo caso, ossia di indicazione di preferenza sintetica, la precedenza si applica per la sola scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio, mentre per le altre scuole, comprese nel comune di precedente titolarità, si applica la precedenza di cui al punto V sopra riportato);
  • riportino nella domanda (nell’apposita casella) la denominazione ufficiale della scuola, da cui sono stati trasferiti quale soprannumerari ( va indicato il codice della sede di organico);
  • compilino e alleghino alla domanda l’allegato “Dichiarazione di servizio continuativo”, ove indicare la scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata e l’anno del predetto trasferimento.

La precedenza si perde qualora:

  • non si indichi nella domanda (nell’apposita casella) la scuola da cui si è trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio, in quanto soprannumerari, oppure
  • non si alleghi la “dichiarazione di servizio continuativo”.

La precedenza si mantiene anche quando:

  • il docente, che presenti domanda e richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, venga trasferito in una delle altre preferenze espresse nella medesima domanda.

Punteggio di continuità

I docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in quanto soprannumerari, non  perdono il punteggio relativo alla continuità di servizio e continuano a cumularlo, purché presentino in ciascun anno dell’ottennio domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità (secondo quanto detto sopra).

Tali docenti non perdono il punteggio succitato, sempre presentando domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero comune, anche nei casi in cui:

  • siano utilizzati in altra scuola;
  • ottengano l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia;
  • siano trasferiti in una delle altre preferenze espresse nella domanda di rientro (ove va indicata, come detto sopra, come prima preferenza la scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerari).

Qualora il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio, il punteggio di continuità è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola di attuale titolarità. Ad esempio: se nell’ottennio il docente è stato sempre nella medesima scuola e sulla medesima tipologia di posto/cattedra e non è riuscito a rientrare nella scuola di precedente titolarità, al termine del predetto periodo avrà come punteggio di continuità gli otto anni di servizio nella scuola di attuale titolarità (2p. x 5 anni + 3 p. x 3 anni= 10+9=  P. 19); non si computerà più il punteggio relativo agli anni di servizio nella scuola di precedente titolarità.

Il punteggio relativo alla continuità di servizio, evidenziamolo, è riconosciuto sia nella graduatoria interna di istituto sia per l’attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, nel caso in cui venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Perdenti posto nella scuola di attuale titolarità

E’ possibile (come si evince da quanto detto sopra) che il docente, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità. In questo caso, può presentare domanda condizionata per restare nella predetta scuola (quella di attuale titolarità), ma non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità; mantiene comunque il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità permane comunque negli anni successivi, entro il limiti dell’ottennio iniziale e mantenendo sempre il punteggio di continuità. 

[Con domanda condizionata si intende il fatto che il docente vuole partecipare ai movimenti, solo se non si libera una cattedra nella scuola in cui è stato dichiarato perdente posto, viceversa non partecipa ai movimenti e viene riassorbito in organico; non condizionando la domanda, invece, partecipa ai movimenti anche se si dovesse liberare una cattedra e non è più considerato trasferito d’ufficio, perdendo il diritto al rientro, quindi la precedenza negli anni successivi. La domanda si condiziona rispondendo “No” al quesito presente nel modulo domanda: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”]

, 2022-03-17 08:36:00, Mobilità a.s. 2022/23, prosegue l’analisi di Orizzonte Scuola riguardante le precedenze previste dall’ipotesi di CCNI 2022/25. Precedenza “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”.
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