Il docente titolare su sostegno può chiedere il trasferimento su posto comune solo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo di posto. Limiti nei trasferimenti provinciali e interprovinciali e fasi in ci si svolgono i movimenti.
Requisiti trasferimento da posto di sostegno a posto comune
D. Sono un docente titolare su posto di sostegno, posso chiedere il trasferimento provinciale e/o interprovinciale su posto comune?
R. Sì, può presentare domanda di trasferimento a condizione che abbia superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto.
D. Sono necessari altri requisiti?
R. Per la scuola secondaria, oltre a quanto detto sopra, è necessario essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune (tale precisazione non è prevista per i docenti dell’infanzia e della primaria, in quanto tutti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune; questo perché i requisiti richiesti per partecipare ai corsi di specializzazione su sostegno nella scuola primaria e dell’infanzia sono il diploma magistrale e la laurea in SFP, titoli abilitanti all’insegnamento su posto comune. Per la scuola secondaria, invece, uno dei requisiti di partecipazione è costituito dal possesso del titolo di studio di accesso (laurea) ad una classe di concorso più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, per cui negli ultimi anni si sono specializzati docenti non in possesso dell’abilitazione su posto comune, compresi gli ITP che hanno partecipato e parteciperanno sino al 2024/25 con il solo diploma).
D. Come si calcolano i 5 anni di permanenza su posto di sostegno?
R. Nel computo va calcolato anche l’anno in corso. Pertanto, possono presentare domanda su posto comune i docenti titolari su posto di sostegno dall’a.s. 2017/18 e precedenti.
Limiti trasferimenti provinciali
D. I trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune vengono realizzati sul 100% dei posti disponibili?
R. Sì, ma solo per il 2022/23. Il CCNI 2022/25, infatti, per i trasferimenti in esame (provinciali da posto di sostegno a posto comune) ha introdotto delle aliquote, per i medesimi verranno realizzati:
D. Oltre al limite suddetto, ve ne sono altri?
R. Sì, in quanto i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento su posto comune in caso vi sia esubero provinciale nel posto/classe di concorso richiesta.
Fase trasferimenti provinciali
D. In quale fase dei movimenti vengono effettuati i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune?
R. I trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono effettuati nella seconda fase del movimenti (quella tra comuni della stessa provincia), anche se tra scuole dello stesso comune. Si tratta dell’ultimo movimento della seconda fase, indentificato con la lettera H-ter) nell’Allegato 1 al CNNI 2022/25 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”.
Limiti trasferimenti interprovinciali
D. Nei trasferimenti interprovinciali, è possibile ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune in caso di esubero?
R. No, vale quanto detto per i trasferimenti provinciali, per cui i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento interprovinciale su posto comune nel caso in cui, nella provincia richiesta, vi sia esubero nel posto/classe di concorso.
Fase trasferimenti interprovinciali
D. In quale fase dei movimenti vengono effettuati i trasferimenti interprovinciali da posto di sostegno a posto comune?
R. I trasferimenti interprovinciali da posto di sostegno a posto comune vengono effettuati nella fase di appartenenza, ossia la terza, relativa ai movimenti interprovinciali. Si tratta del movimento di cui al punto I, lettera r), dell’Allegato 1 al CNNI 2022/25 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”.
Ordinanza ministeriale n. 45/2022
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