I diplomi di specializzazione post-laurea e i corsi di perfezionamento vengono valutati nella domande sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra. Quanto? Quali diplomi? Quali corsi?
Diplomi di specializzazione
D. Quanti punti vengono attribuiti, nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo/cattedra, per il possesso di un diploma di specializzazione post – laurea?
R. Per ogni ogni diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea, vengono attribuiti 5 punti.
D. E’ possibile valutare più diplomi per lo stesso o gli stessi anni accademici ovvero di corso?
R. No, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso è possibile valutare un solo diploma.
D. Sono in possesso di un diploma di perfezionamento post-laurea, previsto dal precedente ordinamento universitario. Mi spettano i 5 punti?
R. Sì, ma a condizione che sia stato conseguito alla fine di un corso che presenti le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione, ossia: durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale.
D. Il titolo di specializzazione su sostegno è valutabile 5 punti?
R. No, il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni con disabilità non è valutabile, in quanto costituisce titolo d’accesso ai ruoli e per i passaggi di ruolo/cattedra.
D. Per il titolo di abilitazione, rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), è prevista l’attribuzione di 5 punti?
R. No, analogamente a quanto detto sopra, tale titolo costituisce titolo d’accesso ai ruoli e per i passaggi di ruolo/cattedra.
Corsi perfezionamento
D. Quanti punti vengono attribuiti, nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo/cattedra, per un corso di perfezionamento ovvero per un master di I o II livello?
R. Per ogni corso di perfezionamento nonché per ogni master di I o II livello sono attribuiti punti 1.
D. E’ possibile valutare più corsi/master per lo stesso o gli stessi anni accademici ovvero di corso?
R. No, per lo stesso o gli stessi anni accademici è valutabile un solo corso.
D. I suddetti corsi sono valutati al solo personale laureato?
R. No, anche al personale diplomato.
D. I corsi svolti a partire dall’anno accademico 2005/06, al fine di essere valutati, che caratteristiche devono presentare?
R. I corsi, tenuti a partire dall’a.a. 2005/06, sono valutati solo se: di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
Limite al punteggio
D. C’è un limite al punteggio conseguibile tramite i corsi di perfezionamento/master?
R. Il limite non riguarda i soli corsi di perfezionamento e master, ma una serie titoli, ed è previsto per i soli trasferimenti e non anche per i passaggi di ruolo/cattedra. Nello specifico, nei trasferimenti, sono valutati sino ad un massimo di 10 punti i seguenti titoli (anche cumulabili tra di loro): diploma di specializzazione; diploma universitario; corsi di perfezionamento; diploma di laurea; dottorato di ricerca; frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria); Certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; Attestazione di partecipazione al Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
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