Mobilità 2022 docenti di religione cattolica, ecco l’Ordinanza: domande dal 21 marzo al 15 aprile 2022. Cosa c’è da sapere

Mobilità 2022 docenti di religione cattolica, ecco l’Ordinanza: domande dal 21 marzo al 15 aprile 2022. Cosa c’è da sapere

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Nella serata del 25 febbraio è stata pubblicata anche l’ordinanza sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Per loro le domande devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale è fissato al 30 maggio 2022.
In tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, spiega l’ordinanza ministeriale, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l’anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l’anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario diocesano competente.
Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell’interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 20 maggio 2022.
Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica
Elenchi ufficiali:
Mobilità 2022/23, dove e come presentare domanda. Le GUIDE del Ministero per docenti, ATA, personale educativo

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Pietro Guerra

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