Mobilità 2023/24, assunti in ruolo da GPS prima fascia potranno presentare domanda?

Mobilità 2023/24, assunti in ruolo da GPS prima fascia potranno presentare domanda?

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Quando potranno presentare domanda di mobilità i docenti assunti giuridicamente in ruolo nell’a.s. 2021/22?

Vincolo triennale neoassunti

I docenti neo assunti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 (“comma 5” introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

Nello specifico:

  • i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
  • il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolaritàgli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Evidenziamo che, secondo la Uil Scuola, il DL 36/2022 (che ha modificato in ultimo la disciplina relativa al vincolo suddetto) ha annullato tutta la materia relativa ai vincoli di legge, compreso il blocco triennale per tutti coloro che hanno ottenuto una mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 in una qualsiasi preferenza espressa nella domanda. Pertanto, i vincoli sulla mobilità introdotti dal decreto-legge n. 36 potranno riguardare eventualmente solo i docenti vincitori dei nuovi concorsi che ancora non sono stati banditi anche a seguito della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi. L’amministrazione, invece, ritiene che i vincoli previsti dal DL 36/2022 vadano applicati a tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23.

Acquisizione titolarità

L’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, ha previsto un’apposita disposizione in merito all’acquisizione della titolarità da parte del personale docente, in base alla quale:

  • i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 possono presentare domanda volontaria di mobilità territoriale, ossia di trasferimento, per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. La domanda, evidenziamolo, può essere presentata soltanto nel corso del primo anno di assunzione, in quanto poi scatterà il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità.

Tale disposizione, tuttavia, come emerso dall’incontro MI-sindacati, sarà cancellata nel CCNI che disciplinerà la prossima mobilità, ragion per cui la sede di titolarità, per i neo assunti, sarà quella assegnata all’atto dell’immissione in ruolo.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono entrata di ruolo quest’anno con Procedura straordinario art. 59 c 4-9 del DL 73/2021 sul sostegno (immissione da Gps). Quindi l’anno scorso 2021/2022 ho fatto l’anno di prova (ero a tempo determinato) e quest’anno sono entrata di ruolo. La decorrenza giuridica parte dal 01/09/2021 quella economica dal 01/09/2022. Posso chiedere durante questo anno scolastico 2022/23 la mobilità?

Il vincolo triennale scatta dall’anno di immissione in ruolo, nello specifico, dall’anno di decorrenza giuridica che, per la nostra lettrice, è il 2021/22. Pertanto, considerato che la summenzionata disposizione sull’acquisizione della sede titolarità sarà cancellata nel prossimo CCNI e che il vincolo triennale era previsto prima delle modifiche apportate dal DL n. 36/2022, la lettrice non potrà presentare domanda di mobilità, cosa invece possibile allo scadere del triennio di vincolo. Pertanto, la stessa (lettrice) potrà presentare domanda, nel corso dell’a.s. 2023/24, per l’a.s. 2024/25.

Per una risposta definitiva, comunque, attendiamo la sottoscrizione del nuovo CCNI sulla mobilità.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-11-10 09:24:00, Quando potranno presentare domanda di mobilità i docenti assunti giuridicamente in ruolo nell’a.s. 2021/22?
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