Mobilità 2023/24, vincoli per chi otterrà un trasferimento/passaggio

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nella giornata di mercoledì 1 marzo l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.

Le domande potranno essere inoltrate nelle seguenti date: per il personale docente sono dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

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Riportiamo un approfondimento elaborato dalla Federazione Uil Scuola Rua.

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I docenti (compresi i neoassunti in ruolo a.s. 2022/23 in caso di deroga al vincolo previsto) che per l’a.s. 2023/24 presentano domanda ottenendo un qualsiasi movimento, avranno un vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta qualora questa:

  • Sia stata espressa nel modulo-domanda con codice puntuale es. IS Fermi. Ciò vale sia per i movimenti all’interno della provincia che per i movimenti per diversa provincia;
  • si trovi nel comune di attuale titolarità. Ciò vale sia se si esprimerà nel modulo-domanda il codice di scuola puntuale (es. IS Fermi), sia se si utilizzerà il codice sintetico “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”;
  • si trovi in una diversa provincia rispetto a quella di titolarità. Ciò vale sia se si esprimerà nel modulo domanda il codice di scuola puntuale (es. IS Fermi), sia se si utilizzerà il codice sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”.

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