Mobilità 2023, al via le domande: tutte le novità. DIRETTA ore 16

Mobilità 2023, al via le domande: tutte le novità. DIRETTA ore 16

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Siamo all’epilogo di quella che sembra essere stata la telenovela della mobilità 2023-2024. Dopo numerosi incontri, necessari per risolvere questioni spinose come il vincolo triennale della mobilità dei docenti neoassunti e dei docenti trasferiti di provincia nel 2022-2023, il 17 febbraio alle ore 11,30 ci sarà l’incontro conclusivo tra Amministrazione e Sindacati per cercare di trovare l’accordo contrattuale sulla mobilità 2023-2024 e 2024-2025. Di questo argomento si parlerà alla diretta de La Tecnica della Scuola, in onda alle ore 16 del 17 febbraio 2023. Alla Live de La Tecnica risponde, sarà presente la nota sindacalista della Gilda Insegnanti FGU Maria Domenica Di Patre e l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, condurrà la diretta Daniele Di Frangia.

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La proposta finale è vincoli per tutti, ma…

L’Amministazione porterà al tavolo per l’accordo del CCNI mobilità 2023-2024 e 2024-2025 una bozza di CCNI e i OM, veramente irricevibile per i Sindacati. In buona sostanza si parte a discutere da una situazione di vincolo generalizzato per migliaia di docenti. Saranno vincolati alla propria sede di titolarità non soltato i neoassunti 2022-2023, ma anche tutti i docenti assunti nel 2021-2022 sia che abbiano avuto trasferimento nella tornata 2022-2023 sia se non l’abbiano avuta. Vincolati anche coloro che pur essendo entrati in ruolo nel 2020-2021, hanno ottenuto trasferimento interprovinciale sia su sede sintetica che su sede puntuale. Dovrebbero risultare vincolati a non potere presentare domanda di trasferimento, anche tutti i docenti, a prescindere dalla data del loro inserimento in ruolo, che abbiano ottenuto un trasferimento interprovinciale.

Non è da escludere il fatto che l’Amministrazione non ceda su alcune categorie di docenti vincolati , proponendo lo svincolo e rimanga invece il vincolo per i neoassunti 2022-2023, ma è un’opportunità che potrebbe svelarsi solo dopo l’incontro del 17 febbraio 2023.

Referente unico è stato eliminato

Eliminato dall’OM mobilità e dal futuro CCNI mobilità il concetto di figlio referente unico. In caso di figlio che assiste un genitore la precedenza verrà riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  2. di aver chiesto fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
  3. Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 601 testo unico istruzione e 33, commi 5 e 3, L. 104/1992, in caso di due o più figli docenti che assistono alternativamente un genitore disabile, al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni di mobilità, la prelazione nell’esercizio del diritto di precedenza è riconosciuta al solo figlio che presta assistenza in modo prevalente. Tale situazione di prelazione dovrà essere documentata con:
  • dichiarazione personale del figlio interessato contenente altresì le generalità degli altri fratelli non aventi diritto alla prelazione;
  • dichiarazioni personali da parte di ciascun altro figlio di non prestare assistenza in modo prevalente.
    Le autodichiarazioni devono essere rese sotto la propria responsabilità e redatte ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    In mancanza di tali autodichiarazioni o in presenza di più autodichiarazioni confliggenti, la prelazione è riconosciuta al docente figlio convivente con il genitore disabile. Qualora più figli siano conviventi, la prelazione è riconosciuta al docente figlio di maggiore età anagrafica.
    Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    Qualora nessuno tra i docenti figli del genitore disabile sia convivente, la prelazione è riconosciuta al figlio di maggiore età anagrafica.

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