Mobilità 2023, assunti da GPS in una scuola e assegnati in unaltra nel 2022: si possono considerare perdenti posto?

Mobilità 2023, assunti da GPS in una scuola e assegnati in unaltra nel 2022: si possono considerare perdenti posto?

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Il docente assunto da GPS nell’a.s. 2021/22, assegnato nel 2022/23 in scuola diversa da quella di assunzione per contrazione di organico, può considerarsi perdente posto e fruire della relativa precedenza?

Docenti assunti da GPS 2021/22

Ricordiamo che nell’a.s. 2021/22, ai sensi dell’art. 59/4 del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, sono state effettuate delle assunzioni straordinarie dalla I fascia delle GPS sostegno e posto comune, assunzioni effettuate a tempo determinato.

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22, gli interessati hanno svolto l’anno di prova e poi sostenuto una prova disciplinare, superati i quali sono stati assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 (la procedura straordinaria, ricordiamolo, è stata prorogata al 2022/23 per i soli posti di sostegno).

I docenti suddetti, ossia assunti da GPS nell’a.s. 2021/22 a tempo determinato e poi immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 con decorrenza 1° settembre 2021:

  • non sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità (come chiarito dall’articolo 1/5 dell’OM n. 36/2023), previsto per i neoassunti dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94;
  • lo scorso anno scolastico hanno potuto presentare (si trattava di una facoltà e non di un obbligo) domanda di mobilità, ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità (disposizione questa non più applicata ai neoassunti, come leggiamo nell’art. 1/8 dell’OM 36/23);
  • se hanno presentato la succitata domanda e sono stati soddisfatti per il 2022/23 nella provincia di titolarità tramite preferenza puntuale (scuola) ovvero nel comune di titolarità, non possono presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici (blocco questo previsto per tutti i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio, secondo le predette modalità);
  • se hanno presentato la succitata domanda e sono stati soddisfatti per il 2022/23 in una provincia diversa da quella titolarità (quindi hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale), non possono presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici (blocco questo previsto per tutti i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio interprovinciale a decorrere dal 2022/23);
  • se non hanno presentato la succitata domanda, non sono soggetti ad alcun vincolo e possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24.

Accontamento posti

Per i docenti in esame, l’articolo 8/2 del CCNI 2022/25 ha previsto l’accontamento dei posti per l’a.s. 2022/23:

Dalle predette disponibilità vanno detratti:

  • per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106

Il Contratto, dunque, ha disposto l’accantonamento del posto su cui i docenti in questione si trovavano in servizio a tempo determinato nell’a.s. 2021/22, prevedendo inoltre che, in caso di contrazione di organico per il 2022/23, il posto fosse accantonato a livello provinciale.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Cara Lalla,
essendovi pareri discordanti in merito, ho necessità di avere una risposta certa circa la mia situazione. Sono una docente assunta a tempo indeterminato su posto di sostegno nell’a.s. 22/23 con retrodatazione giuridica 21/22 per effetto del D.L. 73/2021 art.59 comma 4. Ho svolto il mio anno di prova nell’a.s.. 21/22 con contratto a T.D. nella scuola X, ma a seguito di contrazione di organico sono stata assegnata, tramite mail, alla scuola Y dal 1 settembre 2022, scuola in cui il contratto mi è stato convertito a T.I. Pertanto, in virtù della retrodatazione giuridica del contratto a T.I., vorrei sapere se il mio può essere considerato un caso di trasferimento d’ufficio che dà diritto alla precedenza di cui all’art 13, co. 1, punti II e V del C.C.N.I. a rientrare nella sede dello scorso anno.

Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa non può considerarsi perdente posto nella scuola in cui ha svolto l’anno di prova, in quanto era assunta a tempo determinato e conseguentemente non faceva ancora parte dell’organico dell’autonomia della medesima, come testimonia anche quanto previsto dal CCNI in merito all’accontamento dei posti (come detto, infatti, è stato previsto l’accantonamento a livello provinciale) e come dimostra il fatto che la nostra lettrice è stata assegnata alla nuova scuola nell’a.s. 2022/23 direttamente dall’Ufficio scolastico (tramite email) e non tramite domanda di mobilità (che non poteva presentare in quanto a tempo determinato e in quanto non facente parte, come detto, dell’organico della scuola). Pertanto, non può fruire di alcuna precedenza.

Considerato però quanto chiarito nell’OM 36/2023, in merito ai docenti assunti da GPS con retrodatazione giuridica 1° settembre 2021, e che la nostra lettrice lo scorso anno non ha presentato domanda di mobilità ai fini dell’acquisizione della sede di titolarità, la stessa può presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24 anche per la scuola in cui ha svolto l’anno di prova (dove potrà essere soddisfatta soltanto in presenza di disponibilità ma senza precedenza alcuna).

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