Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata non è soggetto al vincolo triennale previsto dal CCNI 2022/25.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono docente scuola primaria, vincitrice di concorso, a giugno farò esame e sarò definitivamente di ruolo. Nella scuola dove lavoro sono soprannumeraria, per cui ho dovuto presentare domanda di trasferimento. Domanda accettata nel posto prescelto. Ora non per mia volontà, in quanto sarei rimasta volentieri nell’attuale scuola, ho il vincolo triennale. Per poter ricongiungermi al mio compagno, militare, fuori Regione, posso far domanda di assegnazione provvisoria nella provincia della Regione i cui lui lavora?
Rispondiamo al quesito della lettrice, parlando prima del trasferimento e poi dell’assegnazione provvisoria.
Trasferimento
Da quesito della lettrice si evince che la stessa, in quanto soprannumeraria, sia stata trasferita nell’ambito della provincia di titolarità; la stessa, però, non specifica se sia stata soddisfatta su preferenza puntuale (sebbene sembri così) e se sia stata trasferita a domanda condizionata. Considerato che la scuola, in cui è stata individuata quale perdente posto, è alla stessa lettrice gradita, pensiamo che il trasferimento sia avvenuto a domanda condizionata (condizionata al permanere della condizione di soprannumerarietà). Con la domanda condizionata, infatti, è possibile rientrare nella scuola già nell’ambito dei movimenti, qualora si liberi un posto nella medesima istituzione scolastica. Inoltre, presentando domanda condizionata (o non presentando domanda con conseguente trasferimento d’ufficio), si acquisisce il diritto al rientro con precedenza, nell’ottennio successivo, nella scuola di precedente titolarità, fruendo della precedenza di cui all’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25.
Detto ciò e presumendo che la lettrice abbia presentato domanda condizionata, le rispondiamo che:
- non è soggetta al vincolo triennale, in quanto la disposizione in merito (di cui parleremo di seguito) prevede che il vincolo (discendente dal fatto di essere stati soddisfatti in ambito provinciale su scuola) non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
- dal prossimo anno potrà presentare domanda, con diritto di precedenza, per il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Questa la disposizione relativa al vincolo triennale e alle previste eccezioni (art. 2, comma 2, del CCNI 2022/25):
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Assegnazione provvisoria
Quanto all’altra domanda relativa all’assegnazione provvisoria, rispondiamo affermativamente: la nostra lettrice potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per avvicinarsi al compagno militare, purché quest’ultimo sia o parte dell’unione civile ovvero convivente della lettrice (convivenza che risulti da certificazione anagrafica). Assegnazioni provvisorie, non ci saranno vincoli. Sì a docenti assunti da Gps I fascia sostegno e concorso straordinario bis. Quest’anno domande prima del 20 giugno. Le info al momento disponibili
Inoltre, qualora il compagno sia parte dell’unione civile, la nostra lettrice potrà fruire anche della prevista preferenza nella e per la provincia in cui si trova il comune in cui lo stesso (compagno, con cui deve essere unita civilmente per fruire della precedenza in questione) è stata trasferito d’ufficio ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. Così leggiamo nell’articolo 8/1, punto VI, del CCNI 2019/22 ( che sarà riscritto per le prossime assegnazioni provvisorie, ma che manterrà la predetta precedenza in quanto discendente da disposizioni legislative):
p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune
nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero quest’ultimo abbia
eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo …
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2023-docente-costretto-a-trasferirsi-perche-sovrannumerario-quando-potra-rientrare-nella-scuola-di-partenza/, Chiedilo a Lalla,Mobilità, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,