Il docente assunto, con decorrenza giuridica nell’a.s. 2020/21, potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24.
Vincolo mobilità
I docenti neo assunti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 (“comma 5” introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.
Nello specifico:
- i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
- il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Evidenziamo che, secondo la Uil Scuola, il DL n. 36/2022 (che ha modificato in ultimo la disciplina relativa al vincolo suddetto) ha annullato tutta la materia relativa ai vincoli di legge, compreso il blocco triennale per tutti coloro che hanno ottenuto una mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 in una qualsiasi preferenza espressa nella domanda. Pertanto, i vincoli sulla mobilità introdotti dal decreto-legge n. 36 potranno riguardare eventualmente solo i docenti vincitori dei nuovi concorsi che ancora non sono stati banditi anche a seguito della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi. L’amministrazione, invece, ritiene che i vincoli previsti dal DL 36/2022 vadano applicati a tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Sono una docente assunta con decorrenza giuridica nell’a.s. 2020/21 e decorrenza economica nell’A.S. 2021/22. Ho svolto gli ultimi due anni (quindi A.S. 2021/22 e A.S. 2022/23) in assegnazione provvisoria su stessa classe di concorso e stesso grado d’istruzione. Quest’anno potrò fare domanda di mobilità o sono ancora sottoposta a vincolo triennale fino all’a.s. 2023/2024. Ed inoltre per il prossimo anno sarà possibile richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale o solo provinciale?
Premettiamo che il calcolo dei tre anni di vincolo inizia dall’anno scolastico di decorrenza giuridica e che la nostra lettrice è sottoposta al vincolo previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, prima delle modifiche apportate dal DL 36/2022. Detto ciò, a prescindere dunque dalle posizioni sindacali (in particolare quella secondo cui il DL 36/2022 ha annullato tutta la materia relativa ai vincoli di legge), possiamo affermare, senza alcun dubbio, che per la nostra lettrice il vincolo triennale termina con l’a.s. 2022/23 (questi i tre anni di blocco: 2020/21, 2021/22 e 2022/23), per cui potrà presentare domanda di mobilità nel corso del corrente anno scolastico (non appena il MI darà il via alle operazioni) per l’a.s. 2023/24.
Evidenziamo che, nel caso in cui la lettrice ottenga il trasferimento interprovinciale in una qualunque sede, dovrebbe essere sottoposta ad un nuovo vincolo triennale (vincolo questo che il Ministero ha comunicato ai sindacati di voler mantenere anche nel prossimo contratto).
Attendiamo comunque la sottoscrizione del prossimo CCNI per confermare la predetta affermazione.
Quanto al fatto di poter richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale o provinciale, affermiamo che, sino allo scorso anno scolastico, non c’erano limitazioni in merito, tuttavia la risposta potrà essere fornita soltanto quando sarà sottoscritto il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
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, 2022-11-11 14:28:00, Il docente assunto, con decorrenza giuridica nell’a.s. 2020/21, potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24.
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