This is one awesome plug-in.,
I docenti assunti da concorso straordinario-bis non possono presentare domanda di mobilità. Ecco perché.
Il concorso straordinario-bis, com’è noto, rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. Vinto il concorso, gli aspiranti:
- sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
- svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Evidenziamo che:
- in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25; ciò è previsto anche dal decreto Milleproroghe e, relativamente ai posti da destinare ai predetti aspiranti, dall’OM 36/2023, ove leggiamo che sono indisponibili per le operazioni di mobilità … a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell’a.s. 2022/23, modificato dall’art. 5, comma 11-quater, decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.
Dunque, nel primo anno di assunzione gli interessati stipulano un contratto a tempo determinato, che sarà trasformato a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 (per chi è stato assunto nel 2022/23), previo superamento della prova conclusiva del percorso universitario e dell’anno di prova. L’assunzione avrà decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.
Domanda mobilità: chi può presentarle
Così leggiamo negli articoli 1/2 e 2/1 del CCNI 2022/25:
art. 1/2: Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
art. 2/1: Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Dunque le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi) possono essere presentate dai soli docenti con contratto a tempo indeterminato e che non sono sottoposti a nessuno dei vincoli previsti dal succitato contratto.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
A fine agosto mi hanno assegnato una cattedra mediante GPS nella provincia di Alessandria. A metà novembre ho vinto il concorso straordinario bis e mi hanno assegnato la cattedra in un’altra provincia (provincia di Verbania) rispetto a dove sto lavorando. A novembre ho fatto richiesta di non trasferirmi direttamente nella sede assegnata perché sono riuscito a rimanere nella scuola dove ho preso servizio a settembre 2022. La mia domanda è: “Posso fare domanda di mobilità, essendo vincitore di concorso straordinario bis per rimanere nella provincia dove ho la residenza (Provincia di Alessandria)?
La risposta al quesito è negativa: la nostra lettrice non può presentare domanda di mobilità, in quanto nel corrente anno scolastico è stata assunta da concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato e le istanze di mobilità possono essere presentate, come detto sopra, dai soli docenti già assunti a tempo indeterminato. La circostanza per la quale la docente è riuscita a mantenere la supplenza nella provincia desiderata è valsa solo per assicurare la continuità didattica con le classi assegnate nell’anno scolastico 2022/23. Il prossimo anno la docente dovrà assumere servizio nella provincia assegnata da concorso straordinario bis e non partecipa ai movimenti dei docenti di ruolo per il 2023/24 non avendo ancora il contratto a tempo indeterminato.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
, https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2023-docenti-assunti-da-straordinario-bis-che-hanno-mantenuto-la-supplenza-il-prossimo-anno-insegneranno-nella-provincia-assegnata-da-concorso/, Docenti,Mobilità, ,