Mobilità 2023, ecco alcune risposte ai quesiti inviati dai nostri lettori [Lesperto riponde]

Mobilità 2023, ecco alcune risposte ai quesiti inviati dai nostri lettori [Lesperto riponde]

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Diamo risposta ad alcuni quesiti che ci sono stati posti dai nostri lettori sulla prossima mobilità 2023-2024 dei docenti e del personale Ata.

Le piccole isole eliminate dalle preferenze distrettuali

Un docente residente a Messina, ma titolare nella provincia di Reggio Calabria, ci chiede: “si può evitare di esprimere nella domanda di mobilità le isole Eolie, senza rinunciare a nessun altro comune della provincia?”

Ai sensi dell’art.9, comma 8, dell’OM 36 dell’1 marzo 2023, sulla mobilità 2023-2024, è specificato che qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura”isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale. Per cui è sicuramente possibile evitare le scuole ubicate nelle piccole isole senza rinunciare a tutti gli altri distretti della provincia.

Ecco quante province per il personale ATA

Un collaboratore scolatico ci chiede: “Quante province posso esprimere nella domanda di mobilità? Posso fare contemporaneamente la domanda nella provincia di titolarità e anche per altre province diverse da quella di titolarità?”

Diversamente dal personale docente, il personale Ata può fare domanda di mobilità provinciale, ovvero all’interno della medesima provincia di titolarità, ma può produrre contestualmente la domanda di mobilità interprovinciale verso una e una sola altra provincia differente da quella di titolarità. In buona sostanza al difuori della provinciadi titolarità si può scegliere una sola provincia verso la quale indirizzare la domanda di mobilità interprovinciale Ata. In caso di mobilità provinciale e interprovinciale, se soddisfatte entrambe, prevale sempre quella interprovinciale su quella provinciale.

La docente non è affatto vincolata

Una docente di ruolo ci chiede: “Ho avuto il passaggio di ruolo all’infanzia a partire dall’1 settembre 2021, in altra provincia con preferenza sintetica ed ho superato l’anno di prova nel 2021-2022, adesso avrei voluto fare domanda di mobilità 2023-2024, posso farla o sono vincolata per un triennio nella scuola di titolarità dove sono passata di ruolo?”

La docente non è affatto vincolata, in quanto all’atto del passaggio di ruolo all’infanzia non esisteva, contrattualemnte nessun vincolo per chi veniva trasferito in altra provincia su preferenza sintetica. Il vincolo interprovinciale per qualsiasi tipo di preferenza è stato introdotto nella mobilità 2022-2023 e non riguarda i trasferiti in altra provincia per l’anno scolastico 2021-2022. Per cui la docente potrà fare domanda di mobilità territoriale o di mobilità professionale per l’anno scolastico 2023-2024.

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