I docenti titolari su posto di sostegno possono presentare domande diverse, a seconda che siano o meno sottoposti al vincolo di permanenza su tale tipologia di posto.
Vincolo permanenza
I docenti titolari su posto di sostegno, com’è noto, sono sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto. Il vincolo scatta in seguito a:
- immissione in ruolo su posto di sostegno oppure
- trasferimento su posto di sostegno
Riguardo al punto 2, si precisa che il vincolo di permanenza non si applica ai docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari, da posto comune o cattedra a posto di sostegno. I predetti docenti, pertanto, conservano il diritto di precedenza di cui all’articolo13/1, punti II e V, del CCNI 2023/25. Si tratta del diritto al rientro con precedenza nella scuola o nel comune di precedente titolarità (e nel medesimo tipo di posto).
Evidenziamo inoltre che:
- nel computo del quinquennio, diversamente da quanto accade per l’anzianità di servizio, si calcola l’anno in corso;
- qualora il docente titolare di sostegno ottenga trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non ha l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo;
- qualora il docente titolare di sostegno ottenga un passaggio di ruolo sempre su sostegno, il vincolo riparte da capo.
Domande mobilità durante il vincolo
Il docente, ancora sottoposto al vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, può presentare domanda di:
- trasferimento provinciale e interprovinciale solo su posto di sostegno;
- passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale solo su posto di sostegno .
La presentazione delle succitate domande è possibile, a condizione che l’interessato non sia sottoposto a nessun altro dei vincoli previsti dal CCNI per i docenti:
- trasferiti (nel 2022/23 o anche nel 2021/22) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda (vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta);
- trasferiti, a decorrere dal 2022/23, in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza in relazione alla quale hanno ottenuto il trasferimento (vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta).
Al riguardo precisiamo che i neoassunti, come leggiamo nell’articolo 1/6 dell’OM n.36/2023, pur essendo sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, possono presentare domanda con “riserva”. La predetta istanza sarà convalidata nel solo caso in cui, in seguito alle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione europea, venga adottato un provvedimento legislativo (favorevole ai neo immessi in ruolo) che interpreti quanto previsto dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 (il vincolo suddetto discende proprio da tale disposizione normativa, come modificata dal DL 36/2022, e dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94)
Domande dopo il vincolo
Superato il vincolo di permanenza quinquennale e non essendo soggetti a nessuno dei vincoli di cui sopra, i docenti titolari su posto di sostegno possono presentare domanda di:
- trasferimento provinciale e interprovinciale su posto comune e/o di sostegno;
- passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale su posto comune e/o di sostegno.
La possibilità di presentare l’istanza e la disponibilità iniziale di posti comuni non sono garanzia di ottenimento del movimento su posto comune/cattedra, in quanto l’articolo 23/3 dell’Ipotesi di CCNI 2023/25 così dispone:
I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
Dunque, in caso nella provincia richiesta vi sia esubero, i docenti in questione non possono ottenere il trasferimento su posto comune/classe di concorso, sino all’assorbimento dell’esubero o comunque nei limiti dei posti per per il riassorbimento dello stesso.
Date domande
Ricordiamo che le domande di mobilità si possono presentare dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.
, , https://www.orizzontescuola.it/feed/,