Mobilità 2023, vincolo triennale docenti assunti 2020/21 e 2021/22. Ecco quando

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Docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22: quando sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale.

Domande mobilità

L’OM n.36/2023,  che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative del CCNI 2022/25, prevede che le domande di trasferimento e passaggio di ruolo si possano presentare dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.

La succitata OM, recependo quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/17 (come modificato dal DL 36/22, convertito in legge n. 79/2022) e dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 (come modificato da DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022), ha previsto il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, a decorrere dall’a.s. 2022/23, abolendo di fatto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti.

Conseguentemente, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 ed anche nel 2020/21 non sono sottoposti ad alcun vincolo (gli assunti nel 2020/21 avrebbero potuto comunque presentare l’istanza), eccetto quelli (vincoli) cui sono sottoposti tutti coloro i quali hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale ovvero anche provinciale su preferenza puntuale oppure nel comune di titolarità.

Evidenziamo che l’OM  36/2023, pur prevedendo il vincolo triennale, contempla la possibilità che i neoassunti presentino domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24 con “riserva”. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui dall’interlocuzione tra Ministero e Commissione europea discenda un provvedimento interpretativo del summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, favorevole ai docenti in questione.

Neoassunti e vecchio CCNI 2022/25

Il CCNI 2022/25 prevedeva che i docenti neoassunti potessero ottenere la scuola di titolarità, presentando domanda di trasferimento nel corso del primo anno di assunzione, disposizione superata con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del D.lgs. 59/17 (come leggiamo nell’OM 36/23).  Lo scorso anno scolastico, pertanto, gli assunti nel 2021/22 ed anche quelli immessi in ruolo nel 2020/21 hanno potuto presentare domanda di trasferimento, al fine di ottenere la scuola di titolarità. Conseguentemente, i docenti che:

  1. non hanno presentato domanda ovvero l’hanno presentata ma non sono stati soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, sono rimasti nella scuola di assunzione con annessa titolarità;
  2. hanno presentato domanda di trasferimento e sono stati soddisfatti nel movimento, hanno ottenuto in tal modo la scuola di titolarità.

I primi non sono sottoposti a nessun vincolo, mentre i secondi potrebbero esserlo in base al trasferimento ottenuto (provinciale o interprovinciale) e alla preferenza relativamente alla quale sono stati soddisfatti.

Chi è vincolato e chi no

Vincolati

I docenti assunti nel 2020/21 e nel 2021/22, i quali hanno ottenuto la sede titolarità presentando domanda di trasferimento, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola in cui sono stati trasferiti, se:

  1. hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di titolarità e sono stati soddisfatti su una delle scuole espresse nella domanda ovvero nel comune di titolarità (vincolo di cui all’articolo 2/2 del CCNI);
  2. hanno ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza relativamente alla quale sono stati soddisfatti (art. 2/3 del CCNI).

Il vincolo di cui:

  • al punto 1, non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse;
  • al punto 2, non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I (non vedenti ed emodializzati), III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (personale che assiste soggetti con grave disabilità), VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Non vincolati

I docenti suddetti (ossia assunti nel 2020/21 e nel 2021/22) non sono soggetti al vincolo triennale, nel solo caso in cui abbiano ottenuto il trasferimento nella provincia di titolarità su una delle preferenze sintetiche espresse (comune, distretto) ovvero abbiano presentato domanda di trasferimento interprovinciale e non siano stati soddisfatti (come sopra riportato).

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected] Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

È possibile seguire i Question Time in cui i sindacalisti rispondono alle domande dei lettori

Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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