In attesa della prossima mobilità 2024/25, gli interessati sono assaliti da diversi dubbi in merito ad eventuali vincoli cui sono sottoposti. Vincolo dovuto a trasferimento provinciale e interprovinciale: quando?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Nell’anno scolastico 2022/23 ho avuto il trasferimento dal comune di Adelfia (BA) al comune di Bari. Quindi da due anni , questo compreso, presto servizio nel 14 circolo didattico della mia città. Il 2024, appena esce la domanda, vorrei chiedere il passaggio di ruolo alla primaria. Sono soggetta a qualche vincolo?
Come indica la lettrice nel quesito, la stessa ha ottenuto nell’a.s. 2022/23 un trasferimento nella provincia di titolarità, tuttavia non è specificato se è stata soddisfatta o meno in una delle preferenze puntuali espresse nella domanda. E’ importante saperlo perché, se la lettrice è stata soddisfatta in una delle scuole espresse nella domanda, sarà vincolata per un altro anno scolastico, viceversa, ossia se è stata soddisfatta in una delle preferenze sintetiche (comuni e distretti) espresse nella domanda, non è soggetto ad alcun vincolo. Infatti, ai sensi del CCNI mobilità 2022/25, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo il docente che ottiene la titolarità (in seguito a trasferimento o passaggio) in una delle preferenze puntuali (scuole) indicate nella domanda oppure il docente trasferito o con passaggio nel comune di titolarità.
In definitiva, la nostra lettrice, se nell’a.s. 2022/23 ha ottenuto il trasferimento:
- in una delle scuole indicate nella domanda, potrà presentare istanza nel corso del 2024/25 per l’a.s. 2025/26 (in quanto soggetto al vincolo triennale: 2022/23, 2023/24 e 2024/25);
- in una delle preferenze sintetiche espresse nella domanda (o meglio in una scuola, compresa nella preferenza sintetica espressa) non è soggetta ad alcun vincolo e potrà presentare istanza di passaggio di ruolo per l’a.s. 2024/25.
Per completezza di informazione, ricordiamo che, ai fini del passaggio del ruolo, è necessario che l’interessato, al momento della presentazione della domanda, abbia superato l’anno di prova e sia in possesso dell’abilitazione specifica per il grado di istruzione richiesto.
Vincoli mobilità
Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.
Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
N.B. Bisognerà attendere il CCNI per l’anno scolastico 2024/25 per la conferma o meno delle disposizioni.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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