Mobilità 2024/25, docenti assunti in ruolo 2022/23 non hanno vincolo anche se perdenti posto e rientrati nella scuola di titolarità

Mobilità 2024/25, docenti assunti in ruolo 2022/23 non hanno vincolo anche se perdenti posto e rientrati nella scuola di titolarità

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Il docente assunto in ruolo nel 2022/23 perdente posto, riassorbito nella scuola di titolarità, può presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2024/25?

Quesito

Così chiede una nostro lettore:

Buongiorno, sono un docente entrato di ruolo l’anno scorso (a.s. 2022/2023) e avrei una domanda: Durante lo scorso anno scolastico (2022/2023) ho sostenuto l’anno di prova e l’attuale normativa mi ha permesso di partecipare alla mobilità, per cui ho presentato domanda di trasferimento. Successivamente sono stato individuato come soprannumerario, quindi ho ripresentato la domanda (che ha sostituito la precedente) ed ho condizionato quest’ultima, rispondendo “No” all’apposito quesito. Al termine delle operazioni, visto che ad un mio collega è stato accettato il trasferimento, sono stato riassorbito nell’istituzione scolastica dove ho svolto l’anno di prova. Detto questo il mio quesito è: nonostante ho condizionato la domanda potrò presentare nuovamente domanda di mobilità per il successivo anno scolastico (se la normativa dovesse rimanere quella attuale), oppure visto che sono stato riassorbito dovrò completare il vincolo nella stessa scuola?

Rispondiamo al lettore, che lo stesso non è sottoposto ad alcun vincolo, per cui potrà presentare domanda di trasferimento. Il lettore, infatti, è stato assunto in ruolo nell’a.s. 2022/23, per cui non è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, in quanto lo stesso (vincolo) decorre dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24 (vincolo, in ogni caso, derogato per i soprannumerari). A ciò aggiungiamo il fatto che, essendo stato riassorbito, il nostro lettore non ha effettuato alcun movimento. Infine, anche nel caso in cui il lettore non fosse stato riassorbito e avesse ottenuto una delle scuole indicate nella domanda condizionata, non sarebbe stato comunque sottoposto al vincolo previsto per il movimento ottenuto in ambito provinciale in una delle preferenze puntuali (scuole) indicate nella domanda, come leggiamo nell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25:

2. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente
che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che
professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità per il triennio successivo […] Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Vincoli mobilità

Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Vincolo movimento interprovinciale

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.

Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Vincolo neoassunti

Così leggiamo nell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dunque, ai docenti destinatari a qualunque titolo di nomina in ruolo, dall’a.s. 2023/24, si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo sempre nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017. Approfondisci

Sono esclusi dal vincolo in esame:

  1. i docenti in situazione di soprannumero o esubero (che saranno costretti a presentare domanda di mobilità);
  2. i docenti cui si applica l’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti
    sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Si tratta di docenti con grave disabilità personale (33, comma 6) oppure docenti che assistono un persona con grave disabilità (coniuge, parte di un’unione civile, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado). La situazione di disabilità personale ovvero del soggetto assistito devono essersi verificate, o meglio accertate, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. 

Approfondisci cosa si può fare e cosa no durante i tre anni di vincolo.

Ipotesi CCNL 2019/21

I vincoli sopra riportati dovrebbe essere “ammorbiditi” dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente) e in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
  • al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Al riguardo, comunque, si deve attendere la firma definitiva dell’Ipotesi di contratto e la declinazione della disposizione in esame nel CCNI sulla mobilità territoriale e professionale, nonché in quello sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per sapere come le medesime (disposizioni) saranno applicate.

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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