Da Orizzontescuola.it: Mobilità 2024/25: docenti immessi in ruolo, assunti da concorso straordinario bis e trasferiti lo scorso anno. Chi può fare domanda e chi no. FAQ Nino Sabella

Da Orizzontescuola.it: Mobilità 2024/25: docenti immessi in ruolo, assunti da concorso straordinario bis e trasferiti lo scorso anno. Chi può fare domanda e chi no. FAQ Nino Sabella

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In vista della mobilità a.s. 2024/25, i docenti interessati, in particolare gli assunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il trasferimento negli ultimi anni, si pongono diversi dubbi sulla possibilità o meno di presentare domanda di partecipazione. Rispondiamo ad alcuni dei posti in redazione.

D1. Sono entrata in ruolo nell’a.s. 2022/23. Più precisamente, dopo aver vinto il concorso ordinario, ho svolto e superato anno di prova nell’a.s. 2022/23. Vorrei sapere se sono soggetta a vincolo triennale o se posso fare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico.

R1. Rispondiamo alla lettrice che non è soggetta al vincolo di permanenza triennale previsto per i docenti neoassunti in ruolo, in quanto l’applicazione dello stesso (vincolo) è stato rinviata di un anno scolastico. Ricordiamo che, secondo la normativa previgente, ossia il combinato disposto di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44, comma 1 – lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022)] e all’articolo 399/3, del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36/2-bis del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022], il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità (assunzione) doveva applicarsi già ai neoassunti a.s. 2022/23. Poi, il DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/23) ne ha rinviato l’applicazione di un anno: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.                                       In definitiva, la nostra lettrice potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25. Approfondisci vincolo triennale neoassunti 

D2. Sono un’insegnante della scuola primaria che lavora a Bologna, voglio fare domanda di trasferimento. Sono di ruolo da 34 anni e mi sono trasferita nell’attuale scuola due anni fa. Posso rifare la domanda pur essendo passati due anni? Posso chiedere due province diverse, mio marito infatti si trasferisce per lavoro a Ravenna e io voglio chiedere Ravenna, ma nel caso in cui non ci fosse posto, voglio chiedere una sede più comoda a Bologna.

R2. Per rispondere al quesito della lettrice mancano alcune informazioni importanti, al fine di comprendere se sia o meno soggetta al vincolo triennale, dovuto al trasferimento ottenuto. Ad ogni modo, rispondiamo alla lettrice affrontando le diverse casistiche, che determinano l’applicazione del vincolo e la conseguente impossibilità di presentare domanda per tre anni. Se la lettrice ha ottenuto:

  • un trasferimento interprovinciale (indipendentemente dalla preferenza in relazione alla quale sia stata soddisfatta), non potrà presentare domanda di trasferimento per tre anni scolastici. Pertanto, se ha ottenuto il predetto movimento per il 2022/2023, la lettrice potrà presentare domanda il prossimo anno scolastico per il 2025/26 (blocco per gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25; domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/26); se, invece, la lettrice ha ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2021/22, può presentare domanda già nel corrente anno scolastico per l’a.s. 2024/25 (blocco per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24; domanda nel corso del 2023/24 per l’a.s. 2024/25). Ricordiamo che sono esclusi da tale vincolo docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;
  • un trasferimento provinciale ed è stata soddisfatta su una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda, non è soggetta al vincolo in questione, per cui potrà già presentare domanda per l’a.s. 2024/25;
  • un trasferimento provinciale ed è stata soddisfatta su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda, è soggetta al vincolo triennale. Pertanto, se ha ottenuto il predetto movimento per il 2022/2023, la lettrice potrà presentare domanda il prossimo anno scolastico per il 2025/26 (blocco per gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25; domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/26); se, invece, la lettrice ha ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2021/22, può presentare domanda già nel corrente a.s. per l’a.s. 2024/25 (blocco per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24; domanda nel corso del 2023/24 per l’a.s. 2024/25). Ricordiamo che sono esclusi da tale vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
  • un trasferimento nel comune di titolarità (quindi nello stesso comune in cui si trova la precedente scuola), tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale, è soggetta al vincolo triennale in esame. Pertanto, se ha ottenuto il predetto movimento per il 2022/2023, la lettrice potrà presentare domanda il prossimo anno scolastico per il 2025/26 (blocco per gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25; domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/26); se, invece, la lettrice ha ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2021/22, può presentare domanda già nel corrente a.s. per l’a.s. 2024/25 (blocco per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24; domanda nel corso del 2023/24 per l’a.s. 2024/25). Sono esclusi da tale vincolo i medesimi docenti indicati nel punto precedente.

Quanto alla possibilità di esprimere due province, è possibile. Nel CCNI 2022/25, infatti, leggiamo che l’istanza si può presentare per più province, con l’unico limite relativo alle 15 preferenze(art. 6, comma 1): Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le
scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per
quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più
province.

D3. Sono una docente assunta da concorso straordinario bis nell’a.s. 2022/23 a tempo determinato e dal 1 settembre 2023 a tempo indeterminato. Sarò soggetta al vincolo triennale? Se sì, i tre anni si contano dal 2022 o dal 2023?

R3. Rispondiamo alla lettrice che il DM n. 108/2022, disciplinante il concorso straordinario bis, dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94) che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In base all’art. 13/5 del citato D.lgs. 59/2017, i docenti destinatari a qualsiasi titolo di immissione in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24:

  • devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (ciò solo dopo aver svolto e superato l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).

In definitiva, il nostro lettore sarà soggetto al vincolo triennale, a meno che non rientri in una delle sopra riportate deroghe.

D4.Sono un docente neoassunto, vincitore del concorso ordinario 2020, e sto facendo l’anno di prova in Puglia, precisamente a Brindisi (classe di concorso A034). Nei quattro anni precedenti ho svolto il ruolo di docente a tempo determinato in provincia di Torino, dove risiedo tuttora con la mia compagna e il mio bambino di 20 mesi. Data la precarietà della situazione, in quanto la mia famiglia è in Piemonte ed io in Puglia, quando e con quali modalità posso chiedere la mobilità in deroga al vincolo triennale (figlio di età inferiore a 12 anni) per chi è risultato vincitore del concorso suddetto?

R4. Il lettore, com’è consapevole lo stesso, è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, indipendentemente dal fatto che sia stato già un docente di ruolo (ne abbiamo parlato in questo articolo). Potrebbe, come dice lo stesso, fruire delle deroghe di cui all’Ipotesi di CCNI 2019/21. Ne parliamo di seguito, in quanto la nuova disciplina potrebbe riguardare anche gli altri nostri lettori, ai quesiti dei quali abbiamo riposto sopra.

Deroghe ai vincoli

Il vincolo riguardante i neoassunti e quello discendente dai movimenti ottenuti (vedi primo questi) dovranno armonizzarsi con la disposizione contrattuale di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente – c’è stato già il via libera da parte del CdM), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
  • al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Ad ogni modo, per dare una riposta certa sulle modalità di applicazione e i movimenti interessati dalle deroghe in esame, è necessario attendere la firma definitiva dell’Ipotesi di contratto e la declinazione della disposizione in essa contenuta nel CCNI sulla mobilità territoriale e professionale, nonché in quello sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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