Utilizzazione e assegnazione provvisoria hanno coseguenze diverse sul punteggio di continuità. Chiariamo quali differenze sono previste
Una lettrice ci scrive:
“Chiedo gentilmente delucidazioni in merito alla questione del punteggio della continuità con l’utilizzazione. Per il prossimo anno scolastico ho ottenuto sia l’utilizzazione sul sostegno nella provincia di Salerno (provincia di titolarità), che l’assegnazione provvisoria sul sostegno nella provincia di Caserta (provincia di residenza), prima di procedere con l’eventuale richiesta al Dirigente dell’Usp di Salerno per svolgere l’assegnazione provvisoria, vorrei sapere se il punteggio relativo alla continuità viene attribuito ugualmente oppure no.
Tenendo conto che la domanda di utilizzazione l’ho fatta, senza essere nella condizione di esubero/soprannumerario o perdente posto.
Purtroppo da fonti ricavate da Internet, non riesco ad interpretare la normativa, anche perchè i sindacati che ho consultato mi hanno detto che lo perderei.
Vi ringrazio sin da subito, e grazie per le informazioni che mi fornite”
La mobilità annuale comprende due tipologie di movimento che richiedono diversi requisiiti, come esplicitati nel CCNI.
Si tratta delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie che consentono ai docenti di lavorare per un anno scolastico in una sede più gradita senza, però modificare la scuola di titolarità
Quali requisiti
Per chiedere utilizzazione il docente deve essere in esubero povinciale o trasferito d’ufficio o a domanda condizionata come docente soprannumeraro. I diversi casi sono indicati nell’art.2 comma 1, dalla lettera a) alla lettera l)
I docenti titolari su materia e specializzati sul sostegno, come la nostra lettrice, possono chiedere utilizzazione sul sostegno anche se non sono in esubero, ma soltanto nel grado di istruzione di titolarità (lettera f) del succitato art.2)
Per chiedere assegnazione provvisoria è necessario avere i requisiti per il ricongiungimento familiare, come chiarisce l’art.7 del contratto, dove, nel comma 1, vengono esplicitate le motivazioni che consentono di presentare domanda, come di seguito indicato:
“L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.”
Il docente in possesso dei requisiti può chiedere contemporaneamente, ma con domande distinte, sia utilizzazione che assegnazione provvisoria, come ha fatto la nostra lettrice.
I due movimenti che rientrano nella mobilità annuale hanno conseguenze diverse sul punteggio ed è, quindi, importante che i docenti interessati ne abbiano consapevolezza.
Per quanto concerne il punteggio di servizio, l’anno svolto in utilizzazione o in assegnazione provvisoria sarà valutato come svolto nel ruolo di appartenenza per ambedue i movimenti, quindi con 6 punti.
Per quanto concerne il punteggio di continuità, che si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e con 3 punti per ogni anno successivo al quinto, questo si perde con l’assegnazione provvisria, mentre rimane invariato e si continua a maturare con l’utilizzazione.
Per un docente con tanti anni di continuità nella scuola di titolarità l’assegnaione provviisoria determina la perdita di tutto il punteggio maturato, cosa che potrebbe determinare conseguenze negative sulla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.
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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
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