Mobilità ATA art. 59: al quarto incarico domanda per ottenere nuovamente la sede di titolarità

Mobilità ATA art. 59: al quarto incarico domanda per ottenere nuovamente la sede di titolarità

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Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede: è quanto previsto dall’art. 59 del CCNL 29.11.2007.

L’Ufficio scolastico provinciale di Torino, in una nota per i dirigenti scolastici, ricorda che la perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

In vista delle operazioni di mobilità, nella nota si invitano i DS  a segnalare i nominativi del personale ATA che abbia superato i tre anni di incarico a tempo determinato per il mantenimento della sede di titolarità (in tale casistica rientra il personale che ha stipulato per il quarto anno un contratto a tempo determinato in altro profilo/qualifica professionale di durata superiore a 180 giorni).

Tale personale verrà collocato su sede provvisoria con decorrenza 1° settembre 2022 e sarà invitato dalla scuola a partecipare alle operazioni di trasferimento, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.

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